Provvedimento abrogato dalla l. 7 aprile 2025, n. 56.
Abrogato dal 9 maggio 2025
Provvedimento abrogato dalla l. 7 aprile 2025, n. 56.
Abrogato dal 9 maggio 2025
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1930
Confronto con la versione in vigore dal 26 giugno 1930 al 9 maggio 2025. 72 parole tolte, 12 parole aggiunte.
tolto: Nel caso indicato nell'articolo precedente le Parti potranno, invece che al Tribunale arbitrale, sottoporre la controversia alla Corte permanente di giustizia internazionale dell'Aja, formulando d'accordo i termini delle questioni sulle quali si richiede la decisione. Se su tale formulazione le Parti non si accordano, ciascuna di esse e' autorizzata a portare la controversia direttamente innanzi alla Corte di giustizia internazionale, a mezzo di ricorso, dopo averne dato avviso all'altra due mesi prima.aggiunto: Trattato-art. 9 PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 7 APRILE 2025, N. 56
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1930-06-24;823~art9 · fonte del testo