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[1]Se le Parti sono fra di loro in disaccordo su una questione di diritto e non accettano le proposte della Commissione di conciliazione, la controversia sara' sottoposta, mediante compromesso, ad uno speciale Tribunale arbitrale.
[2]Il compromesso formulera' chiaramente l'oggetto della controversia, la competenza attribuita a detto Tribunale e tutte le altre condizioni convenute fra le Parti. Esso sara' stabilito con scambio di note tra i Governi delle Alte Parti contraenti e sara' interpretato in ogni punto dal Tribunale arbitrale.
[3]Se il compromesso non ha luogo nel termine di sei mesi dal giorno in cui una delle Parti contraenti e' stata investita della procedura di arbitrato, ciascuna di esse potra' portare la controversia, a mezzo di semplice richiesta, dinanzi alla Corte permanente di giustizia internazionale.
Testo in vigore dal 26 giugno 1930 al 9 maggio 2025
