Art. 17 — Modalità di esecuzione dell'estradizione e del transito
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[1]1. La Parte richiesta provvedera' al trasporto della persona di cui deve eseguirsi l'estradizione od il transito al posto di frontiera od al porto che saranno convenuti. La data della consegna e della presa in consegna sara' preventivamente fissata dalle Autorita' delle due Parti incaricate dell'esecuzione.
[2]2. Il transito e' eseguito dalle Autorita' della Parte richiesta nel modo che esse ritengono piu' conveniente.
Testo in vigore dal 27 novembre 1942 al 9 maggio 2025
