Trattato di estradizione, di assistenza giudiziaria in materia penale con Protocollo finale, stipulato in Roma, fra l'Italia e la Germania, il 12 giugno 1942
Art. 2 — Limiti dell'obbligo di estradizione nei riguardi delle persone
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Le Parti contraenti si consegneranno ai fini del procedimento penale o dell'esecuzione penale, ai sensi delle seguenti disposizioni, le persone perseguite o condannate per un reato dalle Autorita' della Parte richiedente, che si trovano nel territorio della Parte richiesta, ad esclusione dei cittadini di questa Parte.
Testo in vigore dal 27 novembre 1942 al 9 maggio 2025
