Trattato di estradizione, di assistenza giudiziaria in materia penale con Protocollo finale, stipulato in Roma, fra l'Italia e la Germania, il 12 giugno 1942
Art. 28 — Eccezioni all'obbligo dell'assistenza giudiziaria
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La prestazione dell'assistenza giudiziaria preveduta negli articoli 25, 26 e 27 non e' concessa:
- a)se il procedimento penale ha per oggetto un fatto che dalle leggi dell'una o dell'altra Parte e' preveduto come contravvenzione, a meno che si tratti di contravvenzione in materia di circolazione per terra, per acqua o per aria;
- b)se il procedimento penale ha per oggetto un fatto per il quale, secondo gli articoli 4, 5 e 6 comma 1 lettera b), non sarebbe concessa l'estradizione;
- c)se il procedimento penale ha per oggetto un fatto sul quale le Autorita' della Parte richiesta abbiano emesso una sentenza di condanna od altra pronuncia giudiziaria definitiva sul merito, a meno che questa Parte abbia domandato che fosse promosso il procedimento o consenta che esso abbia corso;
- d)se la Parte richiesta considera che la concessione dell'assistenza giudiziaria possa essere di pregiudizio per i propri diritti di sovranita' o per l'ordine pubblico.
Testo in vigore dal 27 novembre 1942 al 9 maggio 2025
