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1. L'assistenza giudiziaria preveduta dagli articoli 25, 26 e 27 puo' essere rifiutata:

  • a)se il procedimento penale e' diretto contro un cittadino della Parte richiesta che si trova fuori del territorio della Parte richiedente, a meno che riguardi un reato in materia di circolazione per terra, per acqua o per aria;
  • b)se il procedimento penale ha per oggetto un fatto per il quale l'estradizione non sarebbe concessa secondo l'art. 6, comma 1, lettera a), o potrebbe essere rifiutata secondo l'art. 6 comma 2. 2. La richiesta di notificazione di una citazione puo' anche essere rifiutata se nell'atto di citazione siano comminate alla persona citata misure coercitive o altre sanzioni nel caso di non comparizione.

Testo in vigore dal 27 novembre 1942 al 9 maggio 2025

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1942-10-18;1344~art29 · fonte del testo