Art. 3 — Limiti per materia dell'obbligo di estradizione
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[1]1. Le Parti contraenti concederanno l'estradizione per i reati che secondo le leggi di entrambe le Parti sono preveduti come delitti.
[2]2. Quando l'estradizione e' richiesta ai fini del procedimento penale, essa sara' concessa se, secondo le leggi di entrambe le Parti, per il fatto e' comminata la pena della reclusione non inferiore nel massimo ad un anno od una pena piu' grave.
[3]3. Quando l'estradizione e' richiesta per l'esecuzione di una condanna, essa sara' concessa se esistono le condizioni indicate nei commi 1 e 2 e la condanna divenuta irrevocabile porta una pena non inferiore a sei mesi di reclusione, avendosi riguardo, nel caso di piu' reati, alla durata complessiva della reclusione.
Testo in vigore dal 27 novembre 1942 al 9 maggio 2025
