Trattato di estradizione, di assistenza giudiziaria in materia penale con Protocollo finale, stipulato in Roma, fra l'Italia e la Germania, il 12 giugno 1942
Art. 5 — Altre eccezioni all'obbligo dell'estradizione
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L'estradizione non e' inoltre concessa:
- a)se il fatto costituisce esclusivamente un'infrazione all'obbligo del servizio militare od e' preveduto come reato esclusivamente dalle leggi penali militari;
- b)se il fatto e' preveduto come reato esclusivamente dalle leggi sulla stampa;
- c)se il fatto e' preveduto come reato esclusivamente dalle leggi tributarie;
- d)se il fatto e' preveduto come reato esclusivamente dalle leggi sui divieti di importazione, esportazione o transito, salvo che si tratti di importazione, esportazione o transito di stupefacenti;
- e)se il fatto e' preveduto come reato esclusivamente dalle leggi valutarie.
Testo in vigore dal 27 novembre 1942 al 9 maggio 2025
