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[1]1. L'estradizione non e' inoltre concessa:

  • a)se il fatto e' stato commesso nel territorio della Parte richiesta;
  • b)se per il fatto, secondo le leggi di una delle Parti, il procedimento penale o l'esecuzione penale non sarebbe ammissibile;
  • c)se per lo stesso fatto contro la persona perseguita e' stata pronunziata dalle Autorita' della Parte richiesta una sentenza di condanna od altra decisione giudiziaria definitiva sul merito.

[2]2. L'estradizione puo' essere rifiutata:

  • a)se, fuori del caso della lettera a) del comma precedente, le Autorita' della Parte richiesta, secondo le proprie leggi, sono competenti a conoscere del reato;
  • b)se il fatto e' stato commesso nel territorio di un terzo Stato e le leggi della Parte richiesta non considerano punibile un simile fatto commesso all'estero.

Testo in vigore dal 27 novembre 1942 al 9 maggio 2025

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1942-10-18;1344~art6 · fonte del testo