Trattato di estradizione, di assistenza giudiziaria in materia penale con Protocollo finale, stipulato in Roma, fra l'Italia e la Germania, il 12 giugno 1942
Art. 6 — Altre eccezioni all'obbligo dell'estradizione
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[1]1. L'estradizione non e' inoltre concessa:
- a)se il fatto e' stato commesso nel territorio della Parte richiesta;
- b)se per il fatto, secondo le leggi di una delle Parti, il procedimento penale o l'esecuzione penale non sarebbe ammissibile;
- c)se per lo stesso fatto contro la persona perseguita e' stata pronunziata dalle Autorita' della Parte richiesta una sentenza di condanna od altra decisione giudiziaria definitiva sul merito.
[2]2. L'estradizione puo' essere rifiutata:
- a)se, fuori del caso della lettera a) del comma precedente, le Autorita' della Parte richiesta, secondo le proprie leggi, sono competenti a conoscere del reato;
- b)se il fatto e' stato commesso nel territorio di un terzo Stato e le leggi della Parte richiesta non considerano punibile un simile fatto commesso all'estero.
Testo in vigore dal 27 novembre 1942 al 9 maggio 2025
