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Nelle attivita' non industriali, in deroga a quanto previsto nel precedente articolo 3, i fanciulli di eta' non inferiore ai 14 anni compiuti possono essere occupati in lavori leggeri che siano compatibili le particolari esigenze di tutela della salute e non comportino trasgressione dell'obbligo scolastico e sempreche' non siano adibiti al lavoro durante la notte e nei giorni festivi. I lavori leggeri, di cui al comma precedente, sono determinati entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentiti il Consiglio superiore di sanita' e le associazioni sindacali. L'Ispettorato provinciale del lavoro, su conforme parere del prefetto, puo' autorizzare, quando vi sia l'assenso scritto del genitore o del tutore, la partecipazione dei minori di eta' inferiore ai 15 anni e fino al compimento dei 18 nella preparazione o rappresentazione di spettacoli o a riprese cinematografiche, sempreche' non si tratti di lavoro pericoloso e non si protragga oltre le ore 24. Il fanciullo o l'adolescente che sia stato impegnato in tali prestazioni dovra', a prestazione compiuta, godere di un riposo di almeno 14 ore consecutive. Il rilascio dell'autorizzazione e' subordinato all'esistenza di tutte le condizioni necessarie ad assicurare la salute fisica e la moralita' del minore, nonche' la sua osservanza dell'eventuale obbligo scolastico.
Testo in vigore dal 6 novembre 1967 al 10 dicembre 1994
