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E' vietato adibire al lavoro i bambini, salvo quanto disposto dal comma 2. La direzione provinciale del lavoro puo' autorizzare, previo assenso scritto dei titolari della potesta' genitoriale, l'impiego dei minori in attivita' lavorative di carattere culturale, artistico, sportivo o pubblicitario e nel settore dello spettacolo, purche' si tratti di attivita' che non pregiudicano la sicurezza, l'integrita' psicofisica e lo sviluppo del minore, la frequenza scolastica o la partecipazione a programmi di orientamento o di formazione professionale. 3. Al rilascio dell'autorizzazione si applicano le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 365

Testo in vigore dal 23 ottobre 1999 al 5 luglio 2006

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Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 23 ottobre 1999

Confronto con la versione in vigore dal 10 dicembre 1994 al 23 ottobre 1999. 111 parole tolte, 91 parole aggiunte.

tolto: Nelle attivita' non industriali, in deroga a quanto previsto nel precedente articolo 3, i fanciulli di eta' non inferiore ai 14 anni compiuti possono essere occupati in lavori leggeri che siano compatibili le particolari esigenze di tutela della salute e non comportino trasgressione dell'obbligo scolastico e sempreche' non siano adibiti al lavoro durante la notte e nei giorni festivi. I lavori leggeri, di cui al comma precedente, sono determinati entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge conaggiunto: E' vietato adibire al lavoro i bambini, salvo quanto disposto dal comma 2. La direzione provinciale del lavoro puo' autorizzare, previo assenso scritto dei titolari della potesta' genitoriale, l'impiego dei minori in attivita' lavorative di carattere culturale, artistico, sportivo o pubblicitario e nel settore dello spettacolo, purche' si tratti di attivita' che non pregiudicano la sicurezza, l'integrita' psicofisica e lo sviluppo del minore, la frequenza scolastica o la partecipazione a programmi di orientamento o di formazione professionale. 3. Al rilascio dell'autorizzazione si applicano le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblicatolto: , su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentiti il Consiglio superiore di sanita' e le associazioni sindacali. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 20 APRILE 1994, N. 365. aggiunto: 20 aprile 1994, n. 365

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1967-10-17;977~art4 · fonte del testo