Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 10 dicembre 1994 al 23 ottobre 1999. Leggi il testo vigente →
Nelle attivita' non industriali, in deroga a quanto previsto nel precedente articolo 3, i fanciulli di eta' non inferiore ai 14 anni compiuti possono essere occupati in lavori leggeri che siano compatibili le particolari esigenze di tutela della salute e non comportino trasgressione dell'obbligo scolastico e sempreche' non siano adibiti al lavoro durante la notte e nei giorni festivi. I lavori leggeri, di cui al comma precedente, sono determinati entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentiti il Consiglio superiore di sanita' e le associazioni sindacali. ((COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 20 APRILE 1994, N. 365)).
Testo in vigore dal 10 dicembre 1994 al 23 ottobre 1999
