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Il Ministro per le corporazioni ha facolta':

  • a)di ridurre la durata del periodo di notte per le donne a 10 ore per non piu' di 60 giorni ogni anno, allorquando la lavorazione sia sottoposta all'influenza delle stagioni ed in tutti i casi in cui circostanze eccezionali lo richiedano;
  • b)di ridurre la durata del periodo di notte per le donne a 10 ore nei luoghi ove cio' sia richiesto da condizioni speciali di clima;
  • c)di autorizzare il lavoro notturno delle donne, stabilendone le condizioni, nelle stagioni e nei casi in cui tale lavoro si applichi a materie prime od a materie in lavorazione suscettibili di rapida alterazione, quando cio' sia necessario per salvare tali materie prime da una perdita inevitabile;
  • d)di autorizzare, per circostanze particolarmente gravi, il lavoro notturno dei giovani che abbiano compiuto i 16 anni, quando l'interesse pubblico lo richieda.

Testo in vigore dal 27 aprile 1934 al 16 luglio 1955

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urn:nir:stato:legge:1934-04-26;653~art16 · fonte del testo