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[1]Entro il 31 dicembre 1926 coloro che, possedendo la licenza di professore di disegno architettonico conseguita da un'Accademia o Istituto di' belle arti nel Regno, abbiano esercitato lodevolmente per cinque anni la professione di architetto, potranno essere inscritti nell'albo come architetti.

[2]Il giudizio sul lodevole esercizio e' dato dalla Commissione di cui all'articolo precedente.

Testo in vigore dal 5 luglio 1923 al 23 febbraio 1927

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urn:nir:stato:legge:1923-06-24;1395~art10 · fonte del testo