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[1]Entro il 31 dicembre 1926 coloro che, possedendo la licenza di professore di disegno architettonico conseguita da un'Accademia o Istituto di' belle arti nel Regno, abbiano esercitato lodevolmente per cinque anni la professione di architetto, potranno essere inscritti nell'albo come architetti. 2 3
[2]Il giudizio sul lodevole esercizio e' dato dalla Commissione di cui all'articolo precedente.
Gli interventi su questo articolo(2)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Il Regio D.L. 6 febbraio 1927, n. 181, convertito senza modificazioni dalla L. 22 maggio 1927, n. 842, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "La iscrizione negli albi degli ingegneri e degli architetti di coloro che sono contemplati nell'art. 10 della legge 24 giugno 1923, n. 1395, potra' avvenire fino a tutto il 30 giugno 1927 e le domande relative potranno essere presentate non oltre il 30 aprile 1927".
Il Regio D.L. 5 gennaio 1928, n. 13, convertito senza modificazioni dalla L. 31 maggio 1928, n. 1486, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "E' concesso un nuovo termine, fino al 30 aprile 1928, per la presentazione delle domande di iscrizione negli albi degli ingegneri e degli architetti, a norma degli articoli 9 e 10 della legge 24 giugno 1923, n. 1395".
Testo in vigore dal 25 gennaio 1928 al 15 gennaio 1936
