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[1]Entro il 31 dicembre 1926 coloro che, possedendo la licenza di professore di disegno architettonico conseguita da un'Accademia o Istituto di' belle arti nel Regno, abbiano esercitato lodevolmente per cinque anni la professione di architetto, potranno essere inscritti nell'albo come architetti. 2
[2]Il giudizio sul lodevole esercizio e' dato dalla Commissione di cui all'articolo precedente.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Il Regio D.L. 6 febbraio 1927, n. 181, convertito senza modificazioni dalla L. 22 maggio 1927, n. 842, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "La iscrizione negli albi degli ingegneri e degli architetti di coloro che sono contemplati nell'art. 10 della legge 24 giugno 1923, n. 1395, potra' avvenire fino a tutto il 30 giugno 1927 e le domande relative potranno essere presentate non oltre il 30 aprile 1927".
Testo in vigore dal 23 febbraio 1927 al 25 gennaio 1928
