Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 405/2001

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    14 dicembre 2001

    È costituzionalmente illegittimo l’art. 17, primo comma, della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, nella parte in cui esclude la corresponsione dell’indennità di maternità nell’ipotesi di licenziamento prevista dall’art. 2, lettera a), della medesima legge, in quanto tale norma, in contrasto con il principio della speciale protezione della maternità sancito dagli artt. 31 e 37 della Costituzione, irragionevolmente esclude il diritto all’indennità in funzione della ragione del licenziamento, cui è dato rilievo preponderante rispetto allo stato oggettivo della gravidanza e del puerperio. - In tema di tutela delle lavoratrici madri, v. sentenze, richiamate, n. 361/2000, n. 310/1999, n. 423/1995, n. 132/1991.

    Art. 17 Tutela delle lavoratrici madri · Art. 24 Testo unico tutela e sostegno della maternita' e della paternita' · Art. 15 Disposizioni per il sostegno della maternita' e della paternita', per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle citta'

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  • Sentenza n. 132/1991

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    29 marzo 1991

    La funzione di indennizzare la donna lavoratrice dalla perdita di reddito lavorativo che altrimenti essa subirebbe per effetto della maternità (ved. massima A) è propria dell'indennità giornaliera di maternità anche nelle varie ipotesi in cui, a norma dell'art. 17 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, l'indennità stessa viene riconosciuta pur in mancanza di un lavoro in atto al momento in cui inizia il periodo di astensione obbligatoria. In tali casi, infatti, l'indennità non muta la sua natura per assumere il carattere di un mero sussidio o premio alla maternità.

    Art. 17 Tutela delle lavoratrici madri

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  • Sentenza n. 332/1988

    Ha colpito questo articolo
    24 marzo 1988

    L'assenza dal lavoro per affidamento preadottivo di un minore e` finalizzata e connessa - analogamente all'assenza facoltativa per maternita` - alle esigenze di tutela dell'interesse del minore, e, dunque, non puo` essere razionalmente assimilata alle ipotesi di assenza volontaria, ai fini del computo del periodo massimo di assenza non retribuita consentito prima dell'astensione obbligatoria per maternita`, superato il quale la lavoratrice gestante perde il diritto all'indennita` giornaliera durante l'astensione obbligatoria. Pertanto, e` costituzionalmente illegittimo - per contrasto con il principio di eguaglianza ex art. 3 Cost., e con le garanzie di tutela degli interessi del minore, della famiglia e della maternita`, assicurate dagli artt. 31 e 37 Cost. - l'art. 17, comma secondo, L. 30 dicembre 1971 n. 1204, nella parte in cui non esclude dal computo di sessanta giorni immediatamente antecedenti all'inizio del periodo di astensione obbligatoria dal lavoro, il periodo di assenza di cui la lavoratrice abbia fruito per accudire ai minori affidatile in preadozione. - S. nn. 106/1980, 1/1987.

    Art. 3 cost. · Art. 30 cost. · Art. 31 cost. · Art. 37 cost.

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1971-12-30;1204~art17 · fonte su Normattiva