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L'indennita' di cui al primo comma dell'art. 15 e' corrisposta anche nei casi di risoluzione del rapporto di lavoro previsti dall'articolo 2, lettere b) e c), che si verifichino durante i periodi di interdizione dal lavoro previsti dagli articoli 4 e 5 della presente legge. Le lavoratrici gestanti che si trovino, all'inizio del periodo di astensione obbligatoria dal lavoro, sospese, assenti dal lavoro senza retribuzione, ovvero disoccupate, sono ammesse al godimento dell'indennita' giornaliera di maternita' di cui al primo comma dell'articolo 15 purche' tra l'inizio della sospensione, dell'assenza o della disoccupazione e quello di detto periodo non siano decorsi piu' di 60 giorni. Ai fini del computo dei predetti 60 giorni, non si tiene conto delle assenze dovute a malattia o ad infortunio sul lavoro, accertate e riconosciute dagli enti gestori delle relative assicurazioni sociali.35 Qualora l'astensione obbligatoria dal lavoro abbia inizio trascorsi sessanta giorni dalla risoluzione del rapporto di lavoro e la lavoratrice si trovi, all'inizio della astensione obbligatoria, disoccupata e in godimento dell'indennita' di disoccupazione, essa ha diritto all'indennita' giornaliera di maternita' anziche' all'indennita' ordinaria di disoccupazione. La lavoratrice, che si trova nelle condizioni indicato nel precedente comma ma che non e' in godimento della indennita' di disoccupazione perche' nell'ultimo biennio ha effettuato lavorazioni alle dipendenze di terzi non soggette all'obbligo dell'assicurazione contro la disoccupazione, ha diritto all'indennita' giornaliera di maternita', purche' al momento dell'astensione obbligatoria dal lavoro non siano trascorsi piu' di 180 giorni dalla data di risoluzione del rapporto e, nell'ultimo biennio che precede il suddetto periodo, risultino a sua favore ai fini dell'assicurazione di malattia 26 contributi settimanali. La lavoratrice che, nel caso di astensione obbligatoria dal lavoro iniziata dopo 60 giorni dalla data di sospensione dal lavoro, si trovi, all'inizio dell'astensione obbligatoria, sospesa e in godimento del trattamento di integrazione salariale a carico della Cassa integrazione guadagni, ha diritto, in luogo di tale trattamento, all'indennita' giornaliera di maternita'.
Gli interventi su questo articolo(2)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Corte Costituzionale
3La Corte Costituzionale con sentenza del 2 - 7 luglio 1980 n. 106 (in G.U. 1a s.s. 16/07/1980 n. 194) ha dichiarato "la illegittimita' costituzionale dell'art. 17, secondo comma, della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, nella parte in cui non esclude dal computo dei 60 giorni immediatamente antecedenti all'inizio del periodo di astensione obbligatoria dal lavoro l'assenza facoltativa non retribuita di cui la lavoratrice gestante abbia fruito in seguito ad una precedente maternita', a' sensi dell'art. 7, primo e secondo comma, della stessa legge".
Corte Costituzionale
5La Corte Costituzionale con sentenza 11 - 24 marzo 1988 n. 332 (in G.U. 1a s.s. 30/03/1988 n. 13) ha dichiarato "la illegittimita' costituzionale dell'art. 17, secondo comma, della legge 30 dicembre 1971, n. 1204 (Tutela delle lavoratrici madri) nella parte in cui non esclude dal computo di sessanta giorni immediatamente antecedenti all'inizio del periodo di astensione obbligatoria dal lavoro, il periodo di assenza di cui la lavoratrice abbia fruito per accudire ai minori affidatile in preadozione".
Testo in vigore dal 31 marzo 1988 al 4 aprile 1991
