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L'indennita' di cui al primo comma dell'art. 15 e' corrisposta anche nei casi di risoluzione del rapporto di lavoro previsti dall'articolo 2, lettere b) e c), che si verifichino durante i periodi di interdizione dal lavoro previsti dagli articoli 4 e 5 della presente legge. Le lavoratrici gestanti che si trovino, all'inizio del periodo di astensione obbligatoria dal lavoro, sospese, assenti dal lavoro senza retribuzione, ovvero disoccupate, sono ammesse al godimento dell'indennita' giornaliera di maternita' di cui al primo comma dell'articolo 15 purche' tra l'inizio della sospensione, dell'assenza o della disoccupazione e quello di detto periodo non siano decorsi piu' di 60 giorni. Ai fini del computo dei predetti 60 giorni, non si tiene conto delle assenze dovute a malattia o ad infortunio sul lavoro, accertate e riconosciute dagli enti gestori delle relative assicurazioni sociali.35 Qualora l'astensione obbligatoria dal lavoro abbia inizio trascorsi sessanta giorni dalla risoluzione del rapporto di lavoro e la lavoratrice si trovi, all'inizio della astensione obbligatoria, disoccupata e in godimento dell'indennita' di disoccupazione, essa ha diritto all'indennita' giornaliera di maternita' anziche' all'indennita' ordinaria di disoccupazione. La lavoratrice, che si trova nelle condizioni indicato nel precedente comma ma che non e' in godimento della indennita' di disoccupazione perche' nell'ultimo biennio ha effettuato lavorazioni alle dipendenze di terzi non soggette all'obbligo dell'assicurazione contro la disoccupazione, ha diritto all'indennita' giornaliera di maternita', purche' al momento dell'astensione obbligatoria dal lavoro non siano trascorsi piu' di 180 giorni dalla data di risoluzione del rapporto e, nell'ultimo biennio che precede il suddetto periodo, risultino a sua favore ai fini dell'assicurazione di malattia 26 contributi settimanali. La lavoratrice che, nel caso di astensione obbligatoria dal lavoro iniziata dopo 60 giorni dalla data di sospensione dal lavoro, si trovi, all'inizio dell'astensione obbligatoria, sospesa e in godimento del trattamento di integrazione salariale a carico della Cassa integrazione guadagni, ha diritto, in luogo di tale trattamento, all'indennita' giornaliera di maternita'.

Gli interventi su questo articolo(2)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Corte Costituzionale

3

La Corte Costituzionale con sentenza del 2 - 7 luglio 1980 n. 106 (in G.U. 1a s.s. 16/07/1980 n. 194) ha dichiarato "la illegittimita' costituzionale dell'art. 17, secondo comma, della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, nella parte in cui non esclude dal computo dei 60 giorni immediatamente antecedenti all'inizio del periodo di astensione obbligatoria dal lavoro l'assenza facoltativa non retribuita di cui la lavoratrice gestante abbia fruito in seguito ad una precedente maternita', a' sensi dell'art. 7, primo e secondo comma, della stessa legge".

Corte Costituzionale

5

La Corte Costituzionale con sentenza 11 - 24 marzo 1988 n. 332 (in G.U. 1a s.s. 30/03/1988 n. 13) ha dichiarato "la illegittimita' costituzionale dell'art. 17, secondo comma, della legge 30 dicembre 1971, n. 1204 (Tutela delle lavoratrici madri) nella parte in cui non esclude dal computo di sessanta giorni immediatamente antecedenti all'inizio del periodo di astensione obbligatoria dal lavoro, il periodo di assenza di cui la lavoratrice abbia fruito per accudire ai minori affidatile in preadozione".

Testo in vigore dal 31 marzo 1988 al 4 aprile 1991

Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 405/2001

    Ha colpito questo articolo
    14 dicembre 2001

    È costituzionalmente illegittimo l’art. 17, primo comma, della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, nella parte in cui esclude la corresponsione dell’indennità di maternità nell’ipotesi di licenziamento prevista dall’art. 2, lettera a), della medesima legge, in quanto tale norma, in contrasto con il principio della speciale protezione della maternità sancito dagli artt. 31 e 37 della Costituzione, irragionevolmente esclude il diritto all’indennità in funzione della ragione del licenziamento, cui è dato rilievo preponderante rispetto allo stato oggettivo della gravidanza e del puerperio. - In tema di tutela delle lavoratrici madri, v. sentenze, richiamate, n. 361/2000, n. 310/1999, n. 423/1995, n. 132/1991.

    Art. 17 Tutela delle lavoratrici madri · Art. 24 Testo unico tutela e sostegno della maternita' e della paternita' · Art. 15 Disposizioni per il sostegno della maternita' e della paternita', per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle citta'

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 132/1991

    Ha colpito questo articolo
    29 marzo 1991

    La funzione di indennizzare la donna lavoratrice dalla perdita di reddito lavorativo che altrimenti essa subirebbe per effetto della maternità (ved. massima A) è propria dell'indennità giornaliera di maternità anche nelle varie ipotesi in cui, a norma dell'art. 17 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, l'indennità stessa viene riconosciuta pur in mancanza di un lavoro in atto al momento in cui inizia il periodo di astensione obbligatoria. In tali casi, infatti, l'indennità non muta la sua natura per assumere il carattere di un mero sussidio o premio alla maternità.

    Art. 17 Tutela delle lavoratrici madri

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 332/1988

    Ha colpito questo articolo
    24 marzo 1988

    L'assenza dal lavoro per affidamento preadottivo di un minore e` finalizzata e connessa - analogamente all'assenza facoltativa per maternita` - alle esigenze di tutela dell'interesse del minore, e, dunque, non puo` essere razionalmente assimilata alle ipotesi di assenza volontaria, ai fini del computo del periodo massimo di assenza non retribuita consentito prima dell'astensione obbligatoria per maternita`, superato il quale la lavoratrice gestante perde il diritto all'indennita` giornaliera durante l'astensione obbligatoria. Pertanto, e` costituzionalmente illegittimo - per contrasto con il principio di eguaglianza ex art. 3 Cost., e con le garanzie di tutela degli interessi del minore, della famiglia e della maternita`, assicurate dagli artt. 31 e 37 Cost. - l'art. 17, comma secondo, L. 30 dicembre 1971 n. 1204, nella parte in cui non esclude dal computo di sessanta giorni immediatamente antecedenti all'inizio del periodo di astensione obbligatoria dal lavoro, il periodo di assenza di cui la lavoratrice abbia fruito per accudire ai minori affidatile in preadozione. - S. nn. 106/1980, 1/1987.

    Art. 3 cost. · Art. 30 cost. · Art. 31 cost. · Art. 37 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:1971-12-30;1204~art17 · fonte su Normattiva