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Per il personale gia' in servizio al 30 settembre 1951 con le qualifiche di cui all'art. 97 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656, si applicano, sino alla data del 30 settembre 1962, per quanto riguarda i titoli di studio richiesti per il conferimento di posti di direttore di ufficio locale, di titolare di agenzia, di ricevitore e portalettere, le disposizioni vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656, sui titoli di studio prescritti per il conferimento delle ricevitorie e dei posti di agenti rurali. La disposizione di cui al precedente comma si applica nell'ipotesi prevista dal primo comma dell'art. 17 del succitato decreto; non si applica nell'ipotesi prevista dall'art. 11, primo comma, lettera c) del decreto medesimo.
Testo in vigore dal 11 marzo 1958 al 13 aprile 1963
