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La vendita all'ingrosso delle merci, il cui prezzo sia fissato per unita' di peso, deve essere effettuata, da chiunque, a peso e al netto della tara, salvo che si tratti di prodotti che possono essere venduti a pezzo o a collo a norma dell'articolo 6, lettera c). Sugli imballaggi utilizzati per i suddetti prodotti venduti a peso netto deve essere riportato esternamente, anche a mezzo di etichettatura, in aggiunta alle indicazioni previste dalle norme in vigore, il peso dell'imballaggio stesso. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 19 GENNAIO 2026, N. 10)). Per determinati prodotti di importazione il decreto di cui all'articolo 6 puo' consentire deroghe al disposto del comma precedente ed individuare modalita' diverse dall'apposizione dell'etichetta. COMMA ABROGATO DALLA L. 4 MAGGIO 1983, N. 171. Gli imballaggi in legno che non siano nuovi possono essere utilizzati nella vendita all'ingrosso di prodotti ortofrutticoli, di qualifica diversa da quelle 'extra' e 'prima', solamente se integri, puliti ed asciutti.

Entra in vigore il 1 gennaio 2027

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urn:nir:stato:legge:1981-08-05;441~art3 · fonte su Normattiva