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La vendita all'ingrosso delle merci, il cui prezzo sia fissato per unita' di peso, deve essere effettuata, da chiunque, a peso e al netto della tara, salvo che si tratti di prodotti che possono essere venduti a pezzo o a collo a norma dell'articolo 6, lettera c). Sugli imballaggi utilizzati per i suddetti prodotti venduti a peso netto deve essere riportato esternamente, anche a mezzo di etichettatura, in aggiunta alle indicazioni previste dalle norme in vigore, il peso dell'imballaggio stesso. ((La cessione di recipienti, imballaggi e contenitori utilizzati in tutte le fasi della vendita all'ingrosso dei prodotti ortofrutticoli, si effettua verso il corrispettivo di un prezzo in aggiunta a quello di vendita dei prodotti stessi, che deve essere indicato distintamente nella fattura di cui all'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni ed integrazioni)). Per determinati prodotti di importazione il decreto di cui all'articolo 6 puo' consentire deroghe al disposto del comma precedente ed individuare modalita' diverse dall'apposizione dell'etichetta. COMMA ABROGATO DALLA L. 4 MAGGIO 1983, N. 171.

Testo in vigore dal 24 giugno 1984 al 18 aprile 1991

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urn:nir:stato:legge:1981-08-05;441~art3 · fonte su Normattiva