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La vendita all'ingrosso delle merci, il cui prezzo sia fissato per unita' di peso, deve essere effettuata, da chiunque, a peso e al netto della tara, salvo che si tratti di prodotti che possono essere venduti a pezzo o a collo a norma dell'articolo 6, lettera c). Sugli imballaggi utilizzati per i suddetti prodotti venduti a peso netto deve essere riportato esternamente, anche a mezzo di etichettatura, in aggiunta alle indicazioni previste dalle norme in vigore, il peso dell'imballaggio stesso. Per determinati prodotti di importazione il decreto di cui all'articolo 6 puo' consentire deroghe al disposto del comma precedente ed individuare modalita' diverse dall'apposizione dell'etichetta. Le disposizioni contenute nei commi precedenti hanno effetto decorsi dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge.
Testo in vigore dal 10 agosto 1981 al 26 maggio 1983
