Corte di cassazione · Massimario

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Voce 031 della classificazione del Massimario

13 massime, da pronunce dal 7 gennaio 2025 al 10 marzo 2026

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Come il Massimario suddivide la voce, con il numero di massime. Quelle con una pagina propria raccolgono lì le loro massime.

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Massime della Corte di cassazione

13 massime classificate sotto questa voce, dalla più recente.

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 5385/2026

    Immateriali › Diritti di autore (proprietà intellettuale) (soggetti del diritto) › Diritto morale

    Diritti d'autore - Diritti connessi - Produttore di fonogrammi - Comunicazione al pubblico - Nozione - Fattispecie.

    In tema di diritti connessi all'esercizio del diritto d'autore, la nozione di comunicazione al pubblico dei fonogrammi, idonea a far sorgere l'obbligazione di pagamento dell'equo compenso, consta di due elementi cumulativi: un atto di comunicazione dell'opera, che può realizzarsi mediante trasmissione al pubblico dell'opera protetta o del segnale che la veicola, ovvero mediante messa a disposizione del pubblico, e la comunicazione dell'opera a un pubblico. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione impugnata nella parte in cui aveva ritenuto integrato il requisito della comunicazione al pubblico dei fonogrammi realizzata con la trasmissione di un segnale televisivo mediante ricevitori installati nelle camere di un agriturismo).

    Rv. 677877-01Rassegna di marzo 2026, p. 38Art. 73 Diritto d’autore · Art. 73-bis Diritto d’autoreDove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 20068/2025

    Immateriali › Marchio (esclusività del marchio)

    Marchio di fatto - Cessione del diritto alla registrazione - Ammissibilità - Registrazione in mala fede - Esclusione.

    In tema di segni distintivi, il titolare del marchio di fatto può validamente consentire a un altro soggetto di registrarlo, in quanto tale consenso equivale alla cessione del diritto di registrazione ed esclude, pertanto, la malafede di cui all'art. 19, comma 2, del d.lgs. n. 30 del 2005. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva respinto la domanda di nullità del marchio registrato e di contraffazione del precedente segno di fatto, ravvisando più indici atti a dimostrare il predetto consenso, che non richiede alcuna forma scritta per la sua validità, fra i quali lo stretto legame tra le due società, rispettivamente cedente e cessionaria del diritto alla registrazione, il comune interesse a non disperdere il valore di beni recanti il marchio di fatto e oggetto di un contratto di pegno, il diverso ambito di operatività delle due società e la mancata dimostrazione di un effettivo pregiudizio in capo alla titolare del marchio preusato).

    Rv. 675466-01Rassegna di luglio 2025, p. 64Art. 19 c.p.i.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 20074/2025

    Immateriali › Brevetti (e convenzioni internazionali) › Violazione di privativa

    Privativa - Contraffazione - Danni – Liquidazione - Art. 125 del d.lgs. n. 30 del 2005-Nel testo del 2006 - Criterio della “giusta royalty” - Valore - Limite inferiore alla liquidazione equitativa - Criteri indicati dal ricorrente - Possibilità - Fattispecie.

    In tema di proprietà industriale, il titolare del diritto di privativa leso può chiedere di essere ristorato del danno patito invocando il criterio costituito dal margine di utile del titolare del brevetto applicato al fatturato dei prodotti contraffatti, realizzato dal contraffattore, di cui all'art. 125 del d.lgs. n. 30 del 2005 (c.d. "codice della proprietà industriale"), nel testo modificato dall'art. 17 del d.lgs. n. 140 del 2006, alla luce del quale il danno va liquidato sempre tenendo conto degli utili realizzati in violazione del diritto, vale a dire considerando il margine di profitto conseguito, deducendo i costi sostenuti dal ricavo totale; in particolare, in tale ambito, il criterio della "giusta royalty" o "royalty virtuale" segna solo il limite inferiore del risarcimento del danno liquidato in via equitativa, che però non può essere utilizzato a fronte dell'indicazione, da parte del danneggiato, di ulteriori e diversi ragionevoli criteri equitativi, il tutto nell'obiettivo di una piena riparazione del pregiudizio risentito dal titolare del diritto di proprietà intellettuale. (Nella specie, la S.C. ha annullato la sentenza di appello che ha erroneamente applicato l'anzidetto criterio al solo quantitativo venduto di prodotto contraffatto e non anche, come più correttamente ritenuto dal giudice di primo grado, a quello, più in generale, commercializzato o comunque immesso sul mercato).

    Rv. 675420-01Rassegna di luglio 2025, p. 65Art. 125 c.p.i.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. II, ord. n. 20186/2025

    Pertinenze, differenze dalle cose composte › Costituzione del vincolo

    Vincolo pertinenziale - Requisiti oggettivo e soggettivo - Piena disponibilità giuridica dei beni a favore dello stesso soggetto - Fondamento - Esclusività della funzione accessoria - Necessità.

    Per la costituzione del vincolo pertinenziale tra due beni, distinti ed autonomi, è necessario non solo l'elemento oggettivo, consistente nella materiale destinazione del bene accessorio ad una relazione di complementarietà con quello principale, ma altresì l'elemento soggettivo, consistente nell'effettiva volontà del titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale di godimento sui beni collegati, giacché solo chi abbia la piena disponibilità giuridica di entrambi i beni può utilmente attuare la destinazione della "res" al servizio o all'ornamento del bene principale, postulando peraltro tale vincolo anche l'esclusività della funzione accessoria di uno dei beni rispetto all'altro.

    Rv. 675958-01Rassegna di luglio 2025, p. 138Art. 817 c.c. · Art. 818 c.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 19724/2025

    Immateriali › Brevetti (e convenzioni internazionali) › Invenzioni industriali › Del prestatore di lavoro

    Invenzione del dipendente - Procedimento ex art. 64, comma 4, c.p.i. - Natura - Arbitrato - Sussistenza - Arbitraggio - Esclusione - Fondamento.

    In tema di invenzione del dipendente, il procedimento, previsto dall'art. 64, comma 4, c.p.i., per la liquidazione dell'equo premio ha natura di arbitrato e non di arbitraggio, essendo volto non a determinare un elemento del negozio già concluso, ma a dirimere la controversia, insorta tra le parti in ordine al relativo ammontare, attraverso una decisione cui si applicano, in quanto compatibili, gli artt. 806 e ss. c.p.c.

    Rv. 675952-01Rassegna di luglio 2025, p. 55Art. 64 c.p.i. · Art. 806 c.p.c. · Art. 816 c.p.c. · Art. 816-bis c.p.c. e altri 2Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 18675/2025

    Immateriali › Marchio (esclusività del marchio) › Contraffazione

    Sfruttamento del marchio altrui - Divieto - Giusti motivi per il superamento del divieto - Individuazione - Criteri - Fattispecie.

    In tema di registrazione di marchio di impresa, il divieto di sfruttamento del marchio già registrato può essere superato in conseguenza dell'accertamento della sussistenza di "giusti motivi", in relazione al quale il giudice deve effettuare un bilanciamento tra gli interessi del titolare del marchio registrato a salvaguardare le funzioni proprie di quest'ultimo e gli interessi di altri operatori economici alla disponibilità di segni idonei a identificare i propri prodotti e servizi. Tale valutazione va effettuata con la verifica di specifici indici, segnatamente identificabili nella verifica che il segno che corrisponde al marchio oggetto di domanda di registrazione sia stato oggetto di un uso serio ed effettivo; che tale uso, in via di principio, sia iniziato prima del deposito del marchio anteriore notorio o, almeno, dell'acquisizione da parte di tale marchio della sua notorietà; che il segno corrispondente al marchio richiesto sia stato utilizzato in tutto il territorio per il quale il marchio anteriore notorio è registrato; che l'uso non sia stato, in via generale, oggetto di contestazione da parte del titolare del marchio anteriore notorio. (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato la sentenza della Commissione dei Ricorsi contro i provvedimenti dell'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi che aveva ritenuto registrabile come marchio il patronimico "Elettra Lamborghini", in presenza di opposizione proposta dalla Automobili Lamborghini s.p.a., titolare del marchio registrato "Lamborghini".).

    Rv. 675228-01Rassegna di luglio 2025, p. 45Art. 8 c.p.i.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 14095/2025

    Immateriali › Marchio (esclusività del marchio) › Complesso

    Marchio complesso - Valutazione di somiglianza - Esame d'insieme - Impressione legata alla memoria del pubblico - Conseguenze - Fattispecie.

    In presenza di un marchio complesso, benché la valutazione della somiglianza tra i segni non possa limitarsi a prendere in considerazione solo una componente e a paragonarla con quella dell'altro, occorrendo procedere all'esame dei segni in conflitto considerati ciascuno nel suo insieme, ciò non esclude che l'impressione complessiva prodotta nella memoria del pubblico di riferimento da un marchio complesso possa, in determinate circostanze, essere influenzata da una o più delle sue componenti e in tali casi, laddove tutte le altre componenti assumano un rilievo trascurabile, la valutazione di somiglianza possa essere affidata al solo esame di tali componenti. (Nel caso di specie, la S.C. ha confermato la sentenza d'appello che, giudicando della contraffazione di un marchio complesso contenente una parte denominativa ed una figurativa, aveva ricondotto la capacità distintiva del marchio all'elemento figurativo rappresentato da un cane bassotto, desumendone la sussistenza del rischio di confusione tra i segni in conflitto).

    Rv. 674893-01Rassegna di aprile 2025, p. 82Art. 12 c.p.i. · Art. 2569 c.c. · Art. 2598 c.c. · Art. 20 c.p.i.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 14023/2025

    Immateriali › Marchio (esclusività del marchio) › Debole o forte

    Art. 21, comma 1, lett. b) CPI - Provenienza geografica - Requisiti.

    In tema di tutela del marchio, la prescrizione dell'art. 21, comma 1, lett. b) CPI, secondo cui il titolare di un marchio registrato non può impedire a terzi l'uso di un marchio contenente indicazioni relative alla provenienza geografica, presuppone che lo stesso sia conosciuto da una parte significativa del pubblico interessato ai prodotti o ai servizi da esso contraddistinti e che la notorietà sia diffusa in una parte sostanziale del territorio di uno Stato membro, tenuto conto, in particolare, della quota di mercato coperta dal marchio, dell'intensità, dell'ambito geografico e della durata del suo uso, nonché dell'entità degli investimenti realizzati per promuoverlo. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisone della Commissione dei ricorsi, la quale aveva accolto l'opposizione alla registrazione di un marchio la cui parte denominativa, peraltro espressa in lingua friulana, era sconosciuta al pubblico dei consumatori, in quanto attinente alla frazione di un comune friulano nota solo localmente).

    Rv. 674848-01Rassegna di aprile 2025, p. 79Art. 21 c.p.i. · Art. 13 c.p.i.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 12841/2025

    Immateriali › Diritti di autore (proprietà intellettuale) (soggetti del diritto) › Diritti di utilizzazione economica (contenuto del diritto)

    Autorizzazione del titolare del diritto di autore alla trasmissione dell'opera - Destinatari dell'autorizzazione - Individuazione - Ragioni - Conseguenze - Fattispecie.

    Il diritto dell'autore di autorizzare la comunicazione al pubblico delle sue opere, mediante diffusione del segnale televisivo, ha come destinatari sia i detentori di apparecchi di ricezione che, individualmente o nella loro sfera privata, captano le trasmissioni, sia i titolari di luoghi privati, accessibili al pubblico, in cui sono installati detti apparecchi e ai quali può accedere un numero indeterminato, ma considerevole, di destinatari potenziali, i quali costituiscono un "pubblico" ai sensi dell'art. 3 della direttiva 29/2001/CE, dovendo considerarsi che il requisito del pagamento di uno specifico diritto d'ingresso al luogo in cui si effettua la comunicazione è previsto solo in relazione alla diversa ipotesi del diritto connesso degli organismi di radiodiffusione di autorizzare la ritrasmissione via etere delle loro emissioni, nonché la loro comunicazione al pubblico, requisito che non è, invece, richiesto in relazione al diritto di autore. (Nella specie la S.C. ha cassato la sentenza che aveva escluso l'obbligo di pagamento dei compensi per diritto d'autore da parte del titolare di un albergo in cui erano installati apparecchi televisivi fruibili dai suoi frequentatori, ritenendo che il prezzo della camera di albergo potesse ricomprendere anche il corrispettivo della comunicazione al pubblico dei contenuti dell'emissione televisiva ivi attuata mediante l'apparecchio televisivo a disposizione del cliente.).

    Rv. 674533-01Rassegna di aprile 2025, p. 69Art. 16 Diritto d’autore · Art. 79 Diritto d’autoreDove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. II, sent. n. 12264/2025

    Pertinenze, differenze dalle cose composte › Costituzione del vincolo

    Cessione gratuita di terreno ai fini del conseguimento della concessione edilizia per la ristrutturazione e la sopraelevazione di un proprio edificio - Natura - Atto di diritto privato - Esclusione - Fondamento - Conseguenze - Interversione di possesso mediante pagamento di oneri tributari - Esclusione - Fondamento.

    La convenzione, stipulata tra comune e privato costruttore, con la quale questi, al fine di conseguire il rilascio di una concessione o di una licenza edilizia, si obblighi nei confronti dell'ente pubblico ad un "facere" o a determinati adempimenti - nella specie la cessione gratuita del terreno - non costituisce un atto di diritto privato, avendo invece connotazione pubblicistica e configurandosi come accordo endoprocedimentale dal contenuto vincolante quale mezzo rivolto al fine di conseguire l'autorizzazione edilizia. Con la conseguenza che, una volta acquisito il terreno al patrimonio comunale, la mera disponibilità del bene da parte dei privati, estrinsecatasi nel pagamento degli oneri tributari, non costituisce interversione del possesso, essendo necessaria una manifestazione esteriore, rivolta contro il possessore, dalla quale sia consentito desumere che il detentore abbia cessato d'esercitare il potere di fatto sulla cosa in nome altrui e abbia iniziato ad esercitarlo esclusivamente in nome proprio.

    Classificata anche sotto: Possesso

    Rv. 675284-01Rassegna di aprile 2025, p. 124Art. 1141 c.c.Dove leggere la sentenza

Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db (cassazione-penale-db) — Synthos Logic, licenza CC BY 4.0; massime riordinate per voce da RatioLegis.

Articoli più citati

Gli articoli che le massime di questa voce indicano nei riferimenti normativi almeno due volte.

Voci, sottovoci e codici sono quelli con cui l’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione classifica le massime nelle Rassegne mensili della giurisprudenza civile. Qui sono scritti con le maiuscole e gli accenti dell’uso corrente, e i codici con lo stesso nome stanno in una pagina sola. Una voce o una sottovoce ha una pagina se raccoglie almeno 10 massime e almeno 3 articoli citati da due o più di esse; una sottovoce con più dei quattro quinti delle massime della sua voce resta nella pagina della voce. Un secondo livello fra virgolette senza codici propri, che raccoglie argomenti diversi, non fa sottovoce: lo fa il livello successivo. Le massime che si limitano a dichiararsi conformi a una pronuncia precedente, senza un testo proprio, non sono contate. Gli articoli sono quelli indicati dalle massime nei riferimenti normativi. Le pronunce della Corte costituzionale non fanno parte della classificazione: sono quelle che hanno deciso sugli articoli citati da almeno due massime, un collegamento ricavato da RatioLegis. Le Rassegne raccolte sono 11, da gennaio 2025 a marzo 2026. Fonti e metodologia