Cass. civ., Sez. Un., ord. n. 4664/2026
Regolamento preventivo di giurisdizione - Proposizione da parte del soggetto che ha proposto il giudizio di merito - Ammissibilità - Condizioni - Ragionevoli dubbi sulla giurisdizione - Necessità - Assenza di contestazione della giurisdizione dell'autorità adita - Rilevanza - Esclusione - Fattispecie.
Il regolamento preventivo di giurisdizione può essere proposto anche dallo stesso soggetto che ha proposto il giudizio di merito in presenza di ragionevoli dubbi sui limiti esterni della giurisdizione del giudice adito, configurabili anche in assenza di contestazione sul punto da parte del convenuto, sempre che siano idonei a rappresentare la sussistenza di un interesse concreto ed immediato alla risoluzione della questione da parte delle Sezioni Unite della Corte di cassazione. (Nella specie, in relazione ad una controversia in materia di concessioni di lavori pubblici autostradali, la S.C ha ravvisato l'interesse della concessionaria alla proposizione del regolamento, pur in assenza di contestazioni sulla giurisdizione da parte del Ministero resistente dinanzi al TAR, stante l'incertezza in ordine a possibili interferenze e sovrapposizioni incidenti sul riparto di giurisdizione tra giudice ordinario ed amministrativo, anche alla luce di numerose pronunce delle Sezioni Unite che, con riferimento al medesimo rapporto concessorio e su questioni analoghe, avevano dichiarato la giurisdizione del giudice ordinario).
Rv. 677328-01Rassegna di marzo 2026, p. 5Art. 41 c.p.c. · Art. 37 c.p.c. · Art. 133 c.p.a.Dove leggere la sentenza