Corte di cassazione · Massimario

Sottovoce di Giurisdizione civile

Regolamento di giurisdizione

Sottovoce della voce 092 nella classificazione del Massimario

10 massime, da pronunce dal 29 giugno 2025 al 2 marzo 2026

Massime della Corte di cassazione

10 massime classificate sotto questa sottovoce, dalla più recente.

  • Cass. civ., Sez. Un., ord. n. 4664/2026

    Regolamento preventivo di giurisdizione - Proposizione da parte del soggetto che ha proposto il giudizio di merito - Ammissibilità - Condizioni - Ragionevoli dubbi sulla giurisdizione - Necessità - Assenza di contestazione della giurisdizione dell'autorità adita - Rilevanza - Esclusione - Fattispecie.

    Il regolamento preventivo di giurisdizione può essere proposto anche dallo stesso soggetto che ha proposto il giudizio di merito in presenza di ragionevoli dubbi sui limiti esterni della giurisdizione del giudice adito, configurabili anche in assenza di contestazione sul punto da parte del convenuto, sempre che siano idonei a rappresentare la sussistenza di un interesse concreto ed immediato alla risoluzione della questione da parte delle Sezioni Unite della Corte di cassazione. (Nella specie, in relazione ad una controversia in materia di concessioni di lavori pubblici autostradali, la S.C ha ravvisato l'interesse della concessionaria alla proposizione del regolamento, pur in assenza di contestazioni sulla giurisdizione da parte del Ministero resistente dinanzi al TAR, stante l'incertezza in ordine a possibili interferenze e sovrapposizioni incidenti sul riparto di giurisdizione tra giudice ordinario ed amministrativo, anche alla luce di numerose pronunce delle Sezioni Unite che, con riferimento al medesimo rapporto concessorio e su questioni analoghe, avevano dichiarato la giurisdizione del giudice ordinario).

    Rv. 677328-01Rassegna di marzo 2026, p. 5Art. 41 c.p.c. · Art. 37 c.p.c. · Art. 133 c.p.a.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Un., ord. n. 1578/2026

    Preventivo

    Questione di giurisdizione decisa da giudice straniero - Ostatività alla proposizione del regolamento ex art. 41 c.p.c. - Esclusione - Ragioni.

    In tema di regolamento preventivo di giurisdizione, la preclusione stabilita dall'art. 41, comma 1, c.p.c., opera esclusivamente in presenza di una sentenza emessa dal giudice italiano, e non anche ove la questione di giurisdizione sia stata decisa da un giudice straniero, in quanto la condizione di esperibilità prevista dalla norma predetta consiste nella pendenza del giudizio di merito, che si identifica con il giudizio nel corso del quale è stato proposto il regolamento stesso.

    Rv. 676756-01Rassegna di gennaio 2026, p. 7Art. 41 c.p.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Un., ord. n. 399/2026

    Preventivo

    La giustiziabilità della pretesa dinanzi agli organi della giurisdizione statale costituisce una questione di merito e non di giurisdizione, sicché è inammissibile il ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato l'inammissibilità del regolamento di giurisdizione con il quale era stato dedotto il difetto assoluto di giurisdizione per essere l'attività oggetto dell'accertamento ex adverso invocato - collaudo definitivo di un'opera pubblica - riservata in via esclusiva alla P.A., e non altrimenti surrogabile).

    Rv. 677528-01Rassegna di gennaio 2026, p. 6Art. 116 codice dei contratti pubblici · Art. 37 c.p.c. · Art. 41 c.p.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Un., ord. n. 34168/2025

    Preventivo

    Procedimento possessorio - Proposizione del regolamento preventivo di giurisdizione prima della conclusione della fase sommaria o interdittale - Ammissibilità - Esclusione - Fondamento.

    Nel procedimento possessorio, non è ammissibile il ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione prima della conclusione della fase sommaria o interdittale, e della introduzione della fase di merito ai sensi dell'art. 703, comma 4, c.p.c., atteso che l'art. 41 c.p.c., nello stabilire che la richiesta alle Sezioni unite della Corte di cassazione può essere formulata "finché la causa non sia decisa nel merito in primo grado", richiede, quale condizione per la proposizione del detto regolamento, che sia in corso l'esame di una causa nel merito in primo grado e che essa non sia stata ancora decisa.

    Rv. 677102-01Rassegna di dicembre 2025, p. 8Art. 41 c.p.c. · Art. 703 c.p.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Un., ord. n. 28587/2025

    Preventivo

    Procedimenti di istruzione preventiva - Regolamento di giurisdizione - Inammissibilità - Ragioni - Fattispecie.

    Nell'ambito dei procedimenti di istruzione preventiva (nella specie, introdotto da un ricorso per "accertamento tecnico preventivo ex artt. 696 e/o 696-bis c.p.c."), è inammissibile l'istanza di regolamento preventivo di giurisdizione, non potendo logicamente ritenersi che la Cassazione possa decidere, in via preventiva, su una questione dinanzi a sé non prospettabile in sede di impugnazione, stante l'impossibilità di esperire il ricorso straordinario ex art. 111 Cost. avverso provvedimenti di natura provvisoria e strumentale, quali quelli che possono essere emessi nei procedimenti suddetti.

    Classificata anche sotto: Procedimenti cautelari

    Rv. 676579-01Rassegna di ottobre 2025, p. 9Art. 111 cost. · Art. 696-bis c.p.c. · Art. 696 c.p.c. · Art. 41 c.p.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Un., ord. n. 22032/2025

    Preventivo

    Opposizione a decreto ingiuntivo - Regolamento preventivo di giurisdizione - Ammissibilità - Fondamento.

    Il regolamento preventivo di giurisdizione è ammissibile anche in pendenza del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, poiché l'adozione del provvedimento monitorio non costituisce decisione nel merito ai sensi dell'art. 41 c.p.c..

    Rv. 675910-01Rassegna di luglio 2025, p. 20Art. 41 c.p.c. · Art. 633 c.p.c. · Art. 641 c.p.c. · Art. 645 c.p.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Un., ord. n. 21642/2025

    Preventivo

    Regolamento di giurisdizione d'ufficio - Presupposti - Riproposizione della causa originaria - Necessità - Fattispecie.

    Ai sensi dell'art. 59, comma 3, della l. n. 69 del 2009, il conflitto di giurisdizione può essere sollevato dal giudice successivamente adito laddove, oltre a ricorrere gli altri requisiti (tempestività della riproposizione della domanda, rispetto del termine preclusivo della prima udienza e mancanza di una pronuncia delle Sezioni Unite sulla questione), la causa dinanzi a lui promossa costituisca riproposizione di quella per la quale il giudice preventivamente adito aveva dichiarato il proprio difetto di giurisdizione, mentre, laddove si sia di fronte alla proposizione di una nuova ed autonoma domanda, di contenuto diverso da quella azionata nel precedente giudizio, egli non può investire direttamente le Sezioni Unite della questione di giurisdizione, dovendo, se del caso, statuire sulla stessa. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha dichiarato inammissibile il regolamento di giurisdizione sollevato d'ufficio dal secondo giudice, in una fattispecie in cui il ricorrente aveva dapprima agito dinanzi al giudice amministrativo per l'accertamento del suo diritto ad ottenere il provvedimento conclusivo del procedimento amministrativo volto alla liquidazione del trattamento economico sostitutivo delle ferie non godute, per poi proporre, dinanzi al giudice ordinario, altra azione volta ad accertare il suo diritto ad ottenere le somme già richieste in via amministrativa e la condanna dell'Amministrazione alla corresponsione del dovuto).

    Rv. 675739-01Rassegna di luglio 2025, p. 18Art. 37 c.p.c. · Art. 11 c.p.a.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Un., ord. n. 20022/2025

    Preventivo

    Istanza di sospensione dell’esecuzione - Fase cautelare - Risoluzione della questione di giurisdizione - Ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione - Preclusione nel successivo giudizio di merito - Insussistenza.

    La proposizione del regolamento preventivo di giurisdizione in un giudizio a cognizione piena non è preclusa dalla circostanza che il giudice adito (nella specie, una corte di giustizia tributaria) abbia provveduto su un'istanza di sospensione dell'esecuzione, ancorché, in occasione ed ai fini dell'emanazione di tale provvedimento avente carattere non definitivo (e quindi privo di attitudine al giudicato), la questione di giurisdizione sia stata risolta in un più ampio contesto, riferibile anche alla domanda di merito.

    Rv. 675634-01Rassegna di luglio 2025, p. 10Art. 41 c.p.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Un., ord. n. 19196/2025

    Preventivo

    Declinatoria di giurisdizione del giudice ordinario - Giudizio tempestivamente riproposto davanti al giudice amministrativo - Regolamento di giurisdizione richiesto d’ufficio dal Consiglio di Stato in sede di appello - Ammissibilità - Limite temporale ex art. 11, comma 3, d.lgs. n. 104 del 2010 - Applicabilità.

    Nel giudizio tempestivamente riproposto dinanzi al giudice amministrativo a seguito di declinatoria di giurisdizione del giudice ordinario, il Consiglio di Stato, in sede di appello, può sollevare d'ufficio il conflitto negativo di giurisdizione dinanzi alle Sezioni Unite della Corte di cassazione, con l'unico limite dell'osservanza, a pena di inammissibilità, del requisito temporale costituito dalla prima udienza fissata per la trattazione del merito, ai sensi dell'art. 11, comma 3, del d.lgs. n. 104 del 2010.

    Rv. 675247-01Rassegna di luglio 2025, p. 6Art. 11 c.p.a.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Un., ord. n. 17489/2025

    Preventivo

    Nel giudizio per la resa del conto, il regolamento preventivo di giurisdizione è proponibile anche nel caso in cui, in mancanza dell'iniziativa del Pubblico ministero ex art. 141 d.lgs. n. 174 del 2016, il conto sia stato spontaneamente presentato dall'agente contabile, dal momento che, ai sensi dell'art. 140, comma 3, del d.lgs. citato, il deposito del conto produce di per sé l'effetto tipico di costituire in giudizio l'agente medesimo.

    Classificata anche sotto: Corte dei conti

    Rv. 674884-01Rassegna di giugno 2025, p. 6Art. 16 c.g.c. · Art. 141 c.g.c. · Art. 140 c.g.c.Dove leggere la sentenza

Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db (cassazione-penale-db) — Synthos Logic, licenza CC BY 4.0; massime riordinate per voce da RatioLegis.

Articoli più citati

Gli articoli che le massime di questa sottovoce indicano nei riferimenti normativi almeno due volte.

Corte costituzionale

Le pronunce che hanno deciso su questi articoli, dichiarandoli illegittimi o giudicando la questione. Il legame con la voce passa per gli articoli ed è ricavato da RatioLegis.

  • Ordinanza n. 110/2010Questione inammissibile

    Questione giudicata su: Art. 37 c.p.c.

    Dispositivo: dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 37 del codice di procedura civile, sollevata, in riferimento agli articoli 3, 24,111 della Costituzione, dalla Commissione tributaria provinciale di Taranto, con l'ordinanza indicata in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 marzo 2010. F.…

  • Ordinanza n. 257/2009Questione inammissibile

    Questione giudicata su: Art. 37 c.p.c.

    Dispositivo: dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 37 del codice di procedura civile, sollevata, in riferimento agli articoli 24 e 113 della Costituzione, dalla Corte di appello di Genova, sezione controversie del lavoro, con l'ordinanza indicata in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 lugl…

  • Sentenza n. 293/1984Esito: illegittimità costituzionale

    Questione giudicata su: Art. 41 c.p.c.

    Dispositivo: dichiara inammissibile la questione di illegittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., degli artt. 41 e 367 c.p.c. sollevata dal Pretore di Roma con ordinanza del 25 gennaio 1979. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 dicembre 1984. F.to: LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO ROEHRSSEN - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCC…

  • Sentenza n. 294/1984Questione inammissibile

    Questione giudicata su: Art. 41 c.p.c.

    Dispositivo: dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 24 Cost., degli artt. 41, 48, 367 c.p.c., sollevata dal Pretore di Palermo con ordinanza del 26 maggio 1978; dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 24 Cost., dell'art. 367, comma primo, c.p.c., sollevata dal Pretore di Roma con ordinanza del…

  • Sentenza n. 246/1983Questione infondata

    Questione giudicata su: Art. 41 c.p.c.

    Dispositivo: dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 30, terzo comma, e 37 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 ("Istituzione dei Tribunali amministrativi regionali"), 41 e 367 c.p.c., in quanto applicabili al processo amministrativo, sollevate in riferimento agli artt. 3, 24, 103, 111, terzo comma, 113 e 125 della Costituzione, con le ordinanze di cui in epig…

  • Sentenza n. 73/1973Questione infondata

    Questione giudicata su: Art. 41 c.p.c.

    Dispositivo: dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 41 e 367 del codice di procedura civile, sollevata, in riferimento agli artt. 113 e 24 della Costituzione, dal pretore di Roma con l'ordinanza indicata in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 30 maggio 1973. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE…

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Voci, sottovoci e codici sono quelli con cui l’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione classifica le massime nelle Rassegne mensili della giurisprudenza civile. Qui sono scritti con le maiuscole e gli accenti dell’uso corrente, e i codici con lo stesso nome stanno in una pagina sola. Una voce o una sottovoce ha una pagina se raccoglie almeno 10 massime e almeno 3 articoli citati da due o più di esse; una sottovoce con più dei quattro quinti delle massime della sua voce resta nella pagina della voce. Un secondo livello fra virgolette senza codici propri, che raccoglie argomenti diversi, non fa sottovoce: lo fa il livello successivo. Le massime che si limitano a dichiararsi conformi a una pronuncia precedente, senza un testo proprio, non sono contate. Gli articoli sono quelli indicati dalle massime nei riferimenti normativi. Le pronunce della Corte costituzionale non fanno parte della classificazione: sono quelle che hanno deciso sugli articoli citati da almeno due massime, un collegamento ricavato da RatioLegis. Le Rassegne raccolte sono 11, da gennaio 2025 a marzo 2026. Fonti e metodologia