Corte di cassazione · Massimario

Corte dei conti

Voce 061 della classificazione del Massimario

16 massime, da pronunce dal 24 giugno 2025 al 30 aprile 2026

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Come il Massimario suddivide la voce, con il numero di massime. Quelle con una pagina propria raccolgono lì le loro massime.

  • Attribuzioni16 massime

Massime della Corte di cassazione

16 massime classificate sotto questa voce, dalla più recente.

  • Cass. civ., Sez. Un., ord. n. 12156/2026

    Attribuzioni › Giurisdizionali › Contenzioso contabile › Giudizi di responsabilità

    Fondi pubblici erogati sulla base di convenzioni per l'espletamento dei servizi di accoglienza di richiedenti protezione internazionale - Irregolarità nella gestione - Responsabilità contabile - Giurisdizione della Corte dei conti - Sussistenza - Fondamento.

    In materia di fondi pubblici erogati sulla base di convenzioni per l'espletamento dei servizi di accoglienza di richiedenti protezione internazionale, nel caso di irregolarità nella gestione, si configura una responsabilità contabile, la cui cognizione rientra nella giurisdizione della Corte dei conti, indipendentemente dallo strumento privatistico adottato, atteso che l'attività del soggetto privato, persona fisica o giuridica, all'espletamento della quale risulta finalizzata la erogazione di danaro pubblico, si inserisce nell'ambito dell'apparato organizzativo, latu sensu inteso, dell'Amministrazione, concorrendo alla realizzazione dei medesimi obiettivi di interesse generale e di rilievo pubblicistico posti a carico del soggetto pubblico e deve essere modulata nel rispetto di standard normativamente previsti e nell'osservanza, oltre che della legge ordinaria, dei principi costituzionali e comunitari, primo fra tutti quelli in tema di tutela della dignità delle persona.

    Rv. 677858-01Rassegna di marzo 2026, p. 30Art. 103 cost.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. I, sent. n. 9865/2026

    Attribuzioni › Giurisdizionali › Contenzioso contabile › Giudizi di responsabilità

    Art. 17, comma 8, del d.lgs. n. 174 del 2016 - Equiparazione quoad effectum di fattispecie differenti - Sussistenza.

    In tema di riparto tra giurisdizione ordinaria e contabile, l'art. 17, comma 8, del d.lgs. n. 174 del 2016 (nel testo risultante dalle modifiche apportate dal d.lgs. n. 114 del 2019), ha equiparato, quoad effectum, fattispecie differenti, ossia, da un lato, la translatio iudicii dal giudice contabile a quello ordinario e, dall'altro, la "riproposizione" davanti al giudice ordinario, da parte dell'amministrazione danneggiata, della causa di risarcimento del danno derivante da responsabilità degli organi amministrativi e di controllo di una società partecipata da un soggetto pubblico, ove quest'ultima sia stata preceduta dalla domanda del Procuratore contabile introduttiva di un giudizio di responsabilità amministrativa per danno all'erario innanzi alla Corte dei conti, che abbia declinato la propria giurisdizione.

    Classificata anche sotto: Procedimento civile

    Rv. 678193-01Rassegna di marzo 2026, p. 91Art. 24 cost. · Art. 103 cost. · Art. 50 c.p.c. · Art. 20 Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche e altri 1Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. I, sent. n. 9865/2026

    Attribuzioni › Giurisdizionali › Contenzioso contabile › Giudizi di responsabilità

    Art. 17, comma 8, del d.lgs. n. 174 del 2016 - Irretroattività - Fondamento.

    L'art. 17, comma 8, del d.lgs. n. 174 del 2016 (nel testo risultante dalle modifiche apportate, da ultimo, dal d.lgs. n. 114 del 2019) risulta inapplicabile a fattispecie processuali anteriori a quella di sua entrata in vigore, perché è una disposizione non solo formalmente ma anche sostanzialmente nuova, in quanto regola in termini innovativi i rapporti tra la domanda di responsabilità patrimoniale amministrativa di danno proposta dal Procuratore contabile e la diversa domanda risarcitoria che l'amministrazione danneggiata avrebbe potuto proporre ex se direttamente innanzi al giudice ordinario.

    Classificata anche sotto: Procedimento civile

    Rv. 678193-02Rassegna di marzo 2026, p. 92Art. 17 c.g.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Un., ord. n. 8695/2026

    Attribuzioni › Giurisdizionali › Contenzioso contabile › Giudizi di responsabilità

    Danno erariale - Beneficiario di contributo pubblico - Giurisdizione contabile - Sviamento della somma dalla finalità programmata - Necessità - Esclusione - Illegittima percezione in danno degli aventi diritto - Configurabilità - Fattispecie.

    In tema di danno erariale, ai fini della sussistenza di un rapporto di servizio tra la pubblica amministrazione erogatrice di un contributo o finanziamento e il soggetto privato beneficiario, con conseguente radicamento della giurisdizione contabile, non è indispensabile un utilizzo diverso della risorsa rispetto alla sua preordinata destinazione, ma è sufficiente che la stessa sia stata illegittimamente percepita dal beneficiario a discapito di altri soggetti aventi diritto. (In applicazione del principio, la S.C. ha affermato la giurisdizione contabile in ordine alla controversia avente ad oggetto la responsabilità di società che, tramite plurime attività illecite - uso di documenti falsi, artifizi e raggiri -, avevano indebitamente goduto di tariffe incentivanti per la realizzazione di impianti fotovoltaici).

    Rv. 677272-01Rassegna di marzo 2026, p. 21Art. 1 Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti · Art. 1 c.g.c. · Art. 13 Testo unico Corte dei contiDove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Un., ord. n. 5192/2026

    Attribuzioni › Giurisdizionali › Contenzioso contabile › Giudizi di responsabilità

    Giurisdizione della Corte dei conti in materia di responsabilità contabile - Condizioni - Assenza del titolo - Irrilevanza - Fattispecie.

    Ai fini della sussistenza della giurisdizione della Corte dei conti in materia di responsabilità contabile, occorre la ricorrenza del duplice requisito del carattere pubblico dell'ente per il quale il soggetto agisce e della natura pubblica del bene oggetto della gestione, restando, invece, irrilevante il titolo in base al quale la gestione è svolta, che può consistere in un rapporto di pubblico impiego o di servizio, in una concessione amministrativa, in un contratto e perfino mancare del tutto, in quanto il relativo rapporto può modellarsi secondo gli schemi generali previsti e disciplinati dalla legge, ovvero discostarsene in tutto o in parte. (Nella specie, la S.C. ha affermato la giurisdizione del giudice ordinario in ordine alla azione di responsabilità degli amministratori dell'ASUC - Amministrazione Separata Usi Civici - di un Comune, nella gestione di beni soggetti ad uso civico in re propria, trattandosi di ente con personalità di diritto privato e di beni in proprietà collettiva, in relazione ai quali vengono in considerazione diritti soggettivi di natura privata).

    Rv. 677361-01Rassegna di marzo 2026, p. 6Art. 1 Norme in materia di domini collettiviDove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Lav., ord. n. 3447/2026

    Attribuzioni › Giurisdizionali › Contenzioso contabile › Giudizi di responsabilità

    Giudizio di responsabilità dinanzi alla Corte dei conti - Proscioglimento nel merito del pubblico dipendente - Liquidazione delle spese defensionali in suo favore ed a carico dell'Amministrazione di appartenenza - Giurisdizione e poteri del giudice contabile - Successiva richiesta di liquidazione integrativa avanzata dal dipendente prosciolto all’Amministrazione di appartenenza - Art. 31, comma 2, del d.lgs. n. 174 del 2016 - Ammissibilità - Parametri.

    Nei giudizi di responsabilità dinanzi alla Corte dei conti conclusisi con il proscioglimento nel merito del pubblico dipendente convenuto, anche nel regime di cui all'art. 31, comma 2, del d.lgs. n. 174 del 2016, per quanto il giudice contabile debba provvedere alla liquidazione delle spese legali, da porre a carico dell'amministrazione di appartenenza, mediante una statuizione di condanna ex art. 91 c.p.c., il dipendente prosciolto può comunque chiedere a tale amministrazione il rimborso dell'eventuale maggior importo delle spese defensionali sostenute, secondo parametri di pertinenza, causalità e adeguatezza, anche quantitativa, secondo le regole di disciplina delle corrispondenti prestazioni, in quanto tale diritto attiene al rapporto sostanziale fra amministrazione e dipendente.

    Classificata anche sotto: Giurisdizione civile › Giurisdizione ordinaria e amministrativa

    Rv. 677823-01Rassegna di febbraio 2026, p. 99Art. 91 c.p.c. · Art. 31 c.g.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Lav., sent. n. 3098/2026

    Attribuzioni › Giurisdizionali › Contenzioso contabile › Giudizi di responsabilità

    Giudizio di responsabilità amministrativa dinanzi alla Corte dei conti - Rimborso delle spese legali ex art. 3, comma 2- bis, d.l. n. 543 del 1996 - Integrazione della regolazione delle spese fatta dal giudice contabile - Amministratori di enti pubblici economici - Spettanza - Fondamento - Acquisizione del parere di congruità dell'Avvocatura di riferimento dell'ente - Necessità - Ragioni - Eccezioni - Fattispecie.

    In tema di spese legali del giudizio di responsabilità dinanzi alla Corte dei conti, conclusosi con il proscioglimento del dipendente convenuto, il rimborso delle spese defensionali sostenute, ex art. 3, comma 2-bis, del d.l. n. 543 del 1996, conv. con modif. dalla l. n. 639 del 1996, nella formulazione antecedente il d.l. n. 203 del 2005, applicabile ratione temporis - spettante anche agli amministratori di enti pubblici economici, in quanto sottoposti a detto giudizio - è ammissibile sia in ipotesi di liquidazione operata dalla Corte dei conti a carico dell'amministrazione di appartenenza non pienamente satisfattiva, per l'eventuale importo eccedente, sia, nel caso in cui il giudice contabile non abbia provveduto, per la liquidazione integrale delle spese legali sostenute, ferma restando la necessità dell'acquisizione, a carico dell'amministrazione, del parere di congruità da parte dell'Avvocatura di riferimento dell'ente, ex art. 18, comma 1, del d.l. n. 67 del 1997, conv. con modif. dalla l. n. 135 del 1997, salvo che la richiesta di rimborso sia intervenuta non già in sede amministrativa, ma direttamente in sede giudiziale. (Fattispecie relativa a rimborso chiesto dal Direttore di un Consorzio industriale provinciale per l'intero importo delle spese sostenute, in assenza di liquidazione da parte della Corte dei conti).

    Classificata anche sotto: Enti pubblici

    Rv. 677819-01Rassegna di febbraio 2026, p. 95Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Un., ord. n. 1527/2026

    Attribuzioni › Giurisdizionali › Contenzioso contabile › Giudizi di responsabilità

    Imposta di soggiorno - Art. 4, comma 1-ter, d.lgs. n. 23 del 2011, introdotto dall'art. 180, comma 3, d.l. n. 34 del 2020, come interpretato dall'art. 5-quinquies, d.l. n. 146 del 2021 - Gestore della struttura ricettiva - Qualifica di responsabile d'imposta - Conseguenze sulla giurisdizione - Coesistenza della giurisdizione contabile e tributaria - Esclusione - Fondamento.

    A seguito della novella di cui all'art. 180 del d.l. n. 34 del 2020 - il quale, introducendo il comma 1-ter all'art. 4 del d.lgs. n. 23 del 2011, ha individuato i gestori delle strutture ricettive quali responsabili del versamento dell'imposta di soggiorno pagata dai clienti in favore dei Comuni, facendone venir meno la qualifica di agenti contabili -, la controversia avente ad oggetto il mancato versamento della suddetta imposta rientra nella esclusiva sfera della giurisdizione tributaria, dovendo escludersi una concorrente giurisdizione contabile, atteso che l'obbligazione dell'albergatore si pone in rapporto di solidarietà con quella fiscale del cliente (della cui natura, quindi, partecipa), di modo che la sua responsabilità nei confronti dell'ente impositore non è più correlata al "maneggio" delle somme corrisposte, a tal fine, dal cliente medesimo ma prescinde dal relativo pagamento, salvo il diritto di rivalsa.

    Classificata anche sotto: Giurisdizione civile › Giurisdizione ordinaria e amministrativa · Tributi locali (comunali, provinciali, regionali)

    Rv. 676918-01Rassegna di gennaio 2026, p. 6Art. 180 rilancio · Art. 64 Accertamento imposte sui redditiDove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Un., ord. n. 35001/2025

    Attribuzioni › Giurisdizionali › Contenzioso contabile › Giudizi di responsabilità

    Indebita percezione di finanziamenti pubblici - Azione risarcitoria nei confronti del libero professionista per attività strumentale indispensabile - Giurisdizione contabile - Sussistenza - Ragioni - Fattispecie.

    In tema di indebita percezione di finanziamenti pubblici, è devoluta alla giurisdizione della Corte dei conti l'azione risarcitoria nei confronti del libero professionista che abbia svolto attività tecnica essenziale per l'erogazione dei fondi, essendosi instaurato, per effetto del compimento di una attività della P.A., il rapporto di servizio e non rilevando a tal fine la qualità del soggetto, né la fonte della sua investitura, ma la natura del danno, consistente nel distoglimento delle risorse pubbliche dalla finalità perseguita. (Nella specie, la S.C. ha confermato la giurisdizione contabile in ordine alla domanda risarcitoria nei confronti del libero professionista che, su incarico di una società privata e quale direttore dei lavori dell'opera finanziata dall'Agenzia della Regione Calabria per le erogazioni in agricoltura, aveva redatto perizie, certificato stati di avanzamento e attestato l'ultimazione dei lavori, così svolgendo attività indispensabili per l'indebito conseguimento del finanziamento da parte del beneficiario).

    Classificata anche sotto: Giurisdizione civile › Giurisdizione ordinaria e amministrativa

    Rv. 677159-01Rassegna di dicembre 2025, p. 13Art. 103 cost. · Art. 1 Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei contiDove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Un., ord. n. 35002/2025

    Attribuzioni › Giurisdizionali › Giurisdizione della corte › Pensioni ordinarie › Pensioni a carico dello Stato e altri enti

    Svolgimento della prestazione di lavoro subordinato di fatto in favore della P.A. - Domanda di accertamento del diritto alla percezione del trattamento pensionistico - Giurisdizione contabile - Sussistenza - Fondamento

    La controversia avente ad oggetto la domanda di accertamento del diritto a percepire il trattamento pensionistico, che trovi fonte nello svolgimento della prestazione di lavoro subordinato di fatto in favore della P.A., rientra nella giurisdizione esclusiva della Corte dei Conti - che, ai sensi degli artt. 13 e 62 del r.d. n. 1214 del 1934, ricomprende tutte le controversie nelle quali il rapporto pensionistico costituisca elemento identificativo del petitum sostanziale - posto che la situazione giuridica soggettiva fatta valere in giudizio riguarda esclusivamente la prestazione che si assume dovuta per effetto dei contributi previdenziali versati, attenendo, invece, al merito della causa la verifica dell'esistenza o meno del diritto al trattamento pensionistico presso la gestione pubblica.

    Classificata anche sotto: Giurisdizione civile › Giurisdizione ordinaria e amministrativa

    Rv. 677160-01Rassegna di dicembre 2025, p. 13Art. 2126 c.c. · Art. 41 c.p.c.Dove leggere la sentenza

Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db (cassazione-penale-db) — Synthos Logic, licenza CC BY 4.0; massime riordinate per voce da RatioLegis.

Articoli più citati

Gli articoli che le massime di questa voce indicano nei riferimenti normativi almeno due volte.

Corte costituzionale

Le pronunce che hanno deciso su questi articoli, dichiarandoli illegittimi o giudicando la questione. Il legame con la voce passa per gli articoli ed è ricavato da RatioLegis.

  • Ordinanza n. 272/2006Questione inammissibile

    Questione giudicata su: Art. 1 Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti

    Dispositivo: dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 2, della legge 14 gennaio 1994, n. 20 (Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dalla Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione Siciliana, con l'ordinanza in epigrafe. Così dec…

  • Sentenza n. 453/1998Questione infondata

    Questione giudicata su: Art. 1 Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti

    Dispositivo: Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1-quinquies, della legge 14 gennaio 1994, n. 20 (Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti), sollevata in riferimento agli artt. 3, 23 e 24, primo comma, 28 nonché 97, primo e secondo comma, della Costituzione, dalla Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Lomb…

  • Sentenza n. 371/1998Questione infondata

    Questione giudicata su: Art. 1 Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti

    Dispositivo: Riuniti i giudizi, dichiara: non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 1, lettera a), del d.-l. 23 ottobre 1996, n. 543 (Disposizioni urgenti in materia di ordinamento della Corte dei conti), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 97 e 103, secondo comma, della Costituzione, dalla Corte dei conti, Sezione prima centrale d'appello, con ordinanze (r…

  • Ordinanza n. 120/1998Altro esito

    Questione giudicata su: Art. 1 Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti

    Dispositivo: Ordina la restituzione degli atti alla Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la regione Sardegna. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 aprile 1998. Il Presidente: Granata Il redattore: Contri Il cancelliere: Di Paola Depositata in cancelleria il 16 aprile 1998. Il direttore della cancelleria: Di Paola

  • Sentenza n. 428/1993Questione infondata

    Questione giudicata su: Art. 13 Testo unico Corte dei conti

    Dispositivo: Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 13 del r.d. 12 luglio 1934, n. 1214 (Approvazione del testo unico delle leggi sulla Corte dei conti), 14 del r.d. 27 giugno 1933, n. 703 (Norme per la liquidazione delle pensioni presso l'amministrazione dello Stato e per il relativo controllo della Corte dei conti), 72 del r.d. 13 agosto 1933, n. 1038 (Appr…

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Voci, sottovoci e codici sono quelli con cui l’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione classifica le massime nelle Rassegne mensili della giurisprudenza civile. Qui sono scritti con le maiuscole e gli accenti dell’uso corrente, e i codici con lo stesso nome stanno in una pagina sola. Una voce o una sottovoce ha una pagina se raccoglie almeno 10 massime e almeno 3 articoli citati da due o più di esse; una sottovoce con più dei quattro quinti delle massime della sua voce resta nella pagina della voce. Un secondo livello fra virgolette senza codici propri, che raccoglie argomenti diversi, non fa sottovoce: lo fa il livello successivo. Le massime che si limitano a dichiararsi conformi a una pronuncia precedente, senza un testo proprio, non sono contate. Gli articoli sono quelli indicati dalle massime nei riferimenti normativi. Le pronunce della Corte costituzionale non fanno parte della classificazione: sono quelle che hanno deciso sugli articoli citati da almeno due massime, un collegamento ricavato da RatioLegis. Le Rassegne raccolte sono 11, da gennaio 2025 a marzo 2026. Fonti e metodologia