Cass. civ., Sez. Un., ord. n. 12156/2026
Fondi pubblici erogati sulla base di convenzioni per l'espletamento dei servizi di accoglienza di richiedenti protezione internazionale - Irregolarità nella gestione - Responsabilità contabile - Giurisdizione della Corte dei conti - Sussistenza - Fondamento.
In materia di fondi pubblici erogati sulla base di convenzioni per l'espletamento dei servizi di accoglienza di richiedenti protezione internazionale, nel caso di irregolarità nella gestione, si configura una responsabilità contabile, la cui cognizione rientra nella giurisdizione della Corte dei conti, indipendentemente dallo strumento privatistico adottato, atteso che l'attività del soggetto privato, persona fisica o giuridica, all'espletamento della quale risulta finalizzata la erogazione di danaro pubblico, si inserisce nell'ambito dell'apparato organizzativo, latu sensu inteso, dell'Amministrazione, concorrendo alla realizzazione dei medesimi obiettivi di interesse generale e di rilievo pubblicistico posti a carico del soggetto pubblico e deve essere modulata nel rispetto di standard normativamente previsti e nell'osservanza, oltre che della legge ordinaria, dei principi costituzionali e comunitari, primo fra tutti quelli in tema di tutela della dignità delle persona.
Rv. 677858-01Rassegna di marzo 2026, p. 30Art. 103 cost.Dove leggere la sentenza