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La pena e' raddoppiata:

  • 1)se il fatto e' commesso con violenza, minaccia, inganno;
  • 2)se il fatto e' commesso ai danni di persona minore degli anni 21 o di persona in stato di infermita' o minorazione psichica, naturale o provocata;
  • 3)se il colpevole e' un ascendente, un affine in linea retta ascendente, il marito, il fratello, o la sorella, il padre o la madre adottivi, il tutore;
  • 4)se al colpevole la persona e' stata affidata per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza, di custodia;
  • 5)se il fatto e' commesso ai danni di persone aventi rapporti di servizio domestico o d'impiego;
  • 6)se il fatto e' commesso da pubblici ufficiali nell'esercizio delle loro funzioni;
  • 7)se il fatto e' commesso ai danni di piu' persone.

Testo in vigore dal 4 marzo 1958 al 11 luglio 1990

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Corte costituzionale

4 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 281/1985

    Questione infondata
    13 novembre 1985

    dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, n. 2, della legge 20 febbraio 1958, n. 75, sollevata, con riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal tribunale di Agrigento con l'ordinanza 18 dicembre 1981 di cui in epigrafe. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il…

    Art. 3 cost. · Art. 4 Abolizione della regolamentazione della prostituzione e lotta contro lo sfruttamento della prostituzione altrui · Art. 3 Abolizione della regolamentazione della prostituzione e lotta contro lo sfruttamento della prostituzione altrui · Art. 1 Attribuzione della maggiore eta' ai cittadini che hanno compiuto il diciottesimo anno e modificazione di altre norme relative alla capacita' di agire e al diritto di elettorato

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 82/1984

    Questione infondata
    29 marzo 1984

    dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, n. 2, della legge 20 febbraio 1958, n. 75, in relazione all'art. 3, n. 5, della stessa legge ed all'art. 1 della legge 8 marzo 1975, n. 39, sollevata, con riferimento agli artt. 3 e 25, secondo comma, della Costituzione, dal tribunale di Caltanissetta, con l'ordinanza 1 marzo 1982 di cui in…

    Art. 3 cost. · Art. 25 cost. · Art. 4 Abolizione della regolamentazione della prostituzione e lotta contro lo sfruttamento della prostituzione altrui · Art. 3 Abolizione della regolamentazione della prostituzione e lotta contro lo sfruttamento della prostituzione altrui

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 252/1982

    Questione infondata
    29 dicembre 1982

    dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, n. 2, della legge 20 febbraio 1958, n. 75, in relazione all'art. 1 della legge 8 marzo 1975, n. 39, sollevata dal giudice istruttore presso il tribunale di Grosseto e di cui in epigrafe, con riferimento agli artt. 3 e 25 della Costituzione. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella…

    Art. 3 cost. · Art. 25 cost. · Art. 4 Abolizione della regolamentazione della prostituzione e lotta contro lo sfruttamento della prostituzione altrui · Art. 1 Attribuzione della maggiore eta' ai cittadini che hanno compiuto il diciottesimo anno e modificazione di altre norme relative alla capacita' di agire e al diritto di elettorato

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1958-02-20;75~art4 · fonte del testo