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La pena e' raddoppiata:
- 1)se il fatto e' commesso con violenza, minaccia, inganno;
- 2)se il fatto e' commesso ai danni di persona minore degli anni 21 o di persona in stato di infermita' o minorazione psichica, naturale o provocata;
- 3)se il colpevole e' un ascendente, un affine in linea retta ascendente, il marito, il fratello, o la sorella, il padre o la madre adottivi, il tutore;
- 4)se al colpevole la persona e' stata affidata per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza, di custodia;
- 5)se il fatto e' commesso ai danni di persone aventi rapporti di servizio domestico o d'impiego;
- 6)se il fatto e' commesso da pubblici ufficiali nell'esercizio delle loro funzioni;
- 7)se il fatto e' commesso ai danni di piu' persone. ((7-bis) se il fatto e' commesso ai danni di una persona tossicodipendente)).
Testo in vigore dal 11 luglio 1990 al 11 agosto 1998
