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L'approvazione dei progetti di opere pubbliche da parte dei competenti organi statali, regionali, delle province autonome di Trento e Bolzano e degli altri enti territoriali equivale a dichiarazione di pubblica utilita' e di urgenza ed indifferibilita' delle opere stesse. Rimangono ferme le disposizioni contenute in leggi speciali regolanti la stessa materia. Gli effetti della dichiarazione di pubblica utilita' e di urgenza ed indifferibilita' cessano se le opere non hanno avuto inizio nel triennio successivo all'approvazione del progetto. Nei casi in cui lo strumento urbanistico vigente contenga destinazioni specifiche di aree per la realizzazione di servizi pubblici l'approvazione di progetti di opere pubbliche da parte del consiglio comunale, anche se non conformi alle specifiche destinazioni di piano, non comporta necessita' di varianti allo strumento urbanistico medesimo. 3 Nel caso in cui le opere ricadano su aree che negli strumenti urbanistici approvati non sono destinate a pubblici servizi, la deliberazione del consiglio comunale di approvazione del progetto costituisce adozione di variante degli strumenti stessi, non necessita di autorizzazione regionale preventiva e viene approvata con le modalita' previste dagli articoli 6 e seguenti della legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni ed integrazioni. 3 La regione emana il decreto di approvazione entro sessanta giorni dal ricevimento degli atti. Le norme di cui al quarto e al quinto comma del presente articolo si applicano per tre anni dall'entrata in vigore della presente legge. 2

Gli interventi su questo articolo(2)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

2

Il D.L. 26 novembre 1980, n. 776, convertito con modificazioni dalla L. 22 dicembre 1980, n. 874 (in G.U. 24/12/1980, n. 351), ha disposto (con l'art. 14-sexies) che per le regioni Basilicata e Campania sono prorogati di dodici mesi i termini di cui all'ultimo comma del presente articolo.

D.L. 8 gennaio 1981, n. 4, convertito con modificazioni dalla L. 12 marzo 1981, n. 58

3

Il D.L. 8 gennaio 1981, n. 4, convertito con modificazioni dalla L. 12 marzo 1981, n. 58 (in G.U. 13/03/1981, n. 72) ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che l'efficacia delle norme di cui al quarto e quinto comma del presente articolo, e' prorogata fino al 31 dicembre 1983.

Testo in vigore dal 13 gennaio 1981 al 3 gennaio 1984

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 267/1985

    Questione infondata
    8 novembre 1985

    È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 97 Cost., dell'art. 1, comma primo, della legge 3 gennaio 1978, n. 1 "nella parte in cui stabilisce che l'approvazione dei progetti di opere da parte dei competenti organi dei Comuni, equivale a dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità delle opere stesse", in quanto tale questione è stata già dichiarata non fondata, escludendosi che detta disposizione contrasti con l'art. 97 Cost., sia sotto il profilo della mancata attribuzione a distinte competenze amministrative (e cioè ad organi diversi del medesimo soggetto) delle due fasi proprie del procedimento espropriativo (accertamento dei relativi presupposti - adozione dei provvedimenti ablativi), sia in relazione all'aspetto dell'affidamento del potere di iniziativa allo stesso soggetto beneficiario dell'espropriazione. - S. n. 319/1983.

    Art. 97 cost. · Art. 1 Accelerazione delle procedure per la esecuzione di opere pubbliche e di impianti e costruzioni industriali

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (3)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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Versioni nel tempo

11 versioni dal 1978

1978oggi
  1. 1 gennaio 2002 — oggiabrogatoper 25 anni
  2. 19 dicembre 1998 — 1 gennaio 2002per 3 anni
  3. 14 febbraio 1989 — 19 dicembre 1998per 10 anni
  4. 29 novembre 1986 — 14 febbraio 1989per 2 anni
  5. 2 marzo 1986 — 29 novembre 1986per 9 mesi
  6. 2 marzo 1985 — 2 marzo 1986per un anno
  7. 1 marzo 1984 — 2 marzo 1985per un anno
  8. 3 gennaio 1984 — 1 marzo 1984per un mese
  9. 13 gennaio 1981 — 3 gennaio 1984per 3 anni
  10. 25 dicembre 1980 — 13 gennaio 1981per 19 giorni
  11. 14 gennaio 1978 — 25 dicembre 1980testo originarioper 3 anni

urn:nir:stato:legge:1978-01-03;1~art1 · fonte su Normattiva