Art. 1 — Dichiarazione d'urgenza
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L'approvazione dei progetti di opere pubbliche da parte dei competenti organi statali, regionali, delle province autonome di Trento e Bolzano e degli altri enti territoriali equivale a dichiarazione di pubblica utilita' e di urgenza ed indifferibilita' delle opere stesse. Rimangono ferme le disposizioni contenute in leggi speciali regolanti la stessa materia. Gli effetti della dichiarazione di pubblica utilita' e di urgenza ed indifferibilita' cessano se le opere non hanno avuto inizio nel triennio successivo all'approvazione del progetto. Nei casi in cui lo strumento urbanistico vigente contenga destinazioni specifiche di aree per la realizzazione di servizi pubblici l'approvazione di progetti di opere pubbliche da parte del consiglio comunale, anche se non conformi alle specifiche destinazioni di piano, non comporta necessita' di varianti allo strumento urbanistico medesimo. 3 Nel caso in cui le opere ricadano su aree che negli strumenti urbanistici approvati non sono destinate a pubblici servizi, la deliberazione del consiglio comunale di approvazione del progetto costituisce adozione di variante degli strumenti stessi, non necessita di autorizzazione regionale preventiva e viene approvata con le modalita' previste dagli articoli 6 e seguenti della legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni ed integrazioni. 3 La regione emana il decreto di approvazione entro sessanta giorni dal ricevimento degli atti. Le norme di cui al quarto e al quinto comma del presente articolo si applicano per tre anni dall'entrata in vigore della presente legge. 2
Gli interventi su questo articolo(2)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Il D.L. 26 novembre 1980, n. 776, convertito con modificazioni dalla L. 22 dicembre 1980, n. 874 (in G.U. 24/12/1980, n. 351), ha disposto (con l'art. 14-sexies) che per le regioni Basilicata e Campania sono prorogati di dodici mesi i termini di cui all'ultimo comma del presente articolo.
D.L. 8 gennaio 1981, n. 4, convertito con modificazioni dalla L. 12 marzo 1981, n. 58
3Il D.L. 8 gennaio 1981, n. 4, convertito con modificazioni dalla L. 12 marzo 1981, n. 58 (in G.U. 13/03/1981, n. 72) ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che l'efficacia delle norme di cui al quarto e quinto comma del presente articolo, e' prorogata fino al 31 dicembre 1983.
Testo in vigore dal 13 gennaio 1981 al 3 gennaio 1984
