Le massime del Massimario della Corte costituzionale: che cosa la Corte ha detto di questa norma, non soltanto come sono finite le questioni.
Imposte e tasse - Controlli automatici sulle dichiarazioni dei redditi - Comunicazione dell'esito della liquidazione quando emerga un risultato diverso rispetto a quello indicato nella dichiarazione - Obbligo di effettuarla alternativamente al sostituto d'imposta o al sostituito, anziché ad entrambi - Denunciata irragionevolezza - Omessa motivazione sulla rilevanza - Manifesta inammissibilità della questione.
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale del comma 3, primo periodo, dell'art. 36- bis del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, nel testo risultante dall'art. 13 del d.lgs. 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui dispone che, «Quando dai controlli automatici eseguiti emerge un risultato diverso rispetto a quello indicato nella dichiarazione [...], l'esito della liquidazione è comunicato al contribuente o al sostituto d'imposta per evitare la reiterazione di errori e per consentire la regolarizzazione degli aspetti formali», e cioè nella parte in cui prevede l'obbligo per l'amministrazione finanziaria di comunicare alternativamente al sostituto d'imposta od al sostituito l'esito della liquidazione, in quanto le lacune nella descrizione della fattispecie, unitamente alla mancata individuazione delle ragioni di invalidità della cartella emessa ai sensi dell'art. 36- bis del d.P.R. n. 600 del 1973, nel caso in cui questa non sia preceduta dalla comunicazione dell'esito della liquidazione, rendono non motivata l'affermazione del rimettente circa l'evidenza del «carattere decisivo e di assoluta rilevanza» della sollevata questione.
Riguarda ancheart. 13-esuccmod d.lgs. 241/1997
Giudice 'a quo' - Commissione tributaria provinciale di caltanissetta - Ordinanza di rimessione - Indicazione delle disposizioni legislative denunciate - Errore materiale cadente sul dispositivo - Correzione in base ad inequivoco riferimento contenuto nella motivazione dell'atto.
L'indicazione dell'art. 36 bis del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e dell'art. 26 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, quali norme impugnate, contenuta nel dispositivo dell'ordinanza di rimessione emessa il 4 aprile 1998 dalla Commissione tributaria di Caltanissettta, deve ritenersi imputabile ad errore materiale, essendo la censura di incostituzionalita' inequivocamente riferita, nel testo della motivazione, all'art. 28 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e all'art. 25 del citato d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602.
Riguarda ancheart. 25 Riscossione imposte sul redditoart. 26 Riscossione imposte sul redditoart. 28 legge 449/1997
IMPOSTE E TASSE IN GENERE - RETTIFICHE DI IMPOSTE SUI REDDITI - ISCRIZIONE A RUOLO ENTRO IL 31 DICEMBRE DELL'ANNO SUCCESSIVO A QUELLO DELLA DICHIARAZIONE - QUALIFICAZIONE CON NORMA DI INTERPRETAZIONE AUTENTICA DI DETTO TERMINE, RITENUTO PERENTORIO DALLA GIURISPRUDENZA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, QUALE TERMINE ORDINATORIO - PRETESA INDEBITA INTERFERENZA SUL POTERE GIURISDIZIONALE - PRETESA INCIDENZA SUL DIRITTO DI AZIONE E SUI PRINCIPI DELLA CAPACITA' CONTRIBUTIVA, DI UGUAGLIANZA, DI RAGIONEVOLZZA, DI AFFIDAMENTO, DI BUON ANDAMENTO ED IMPARZIALITA' DELLA P.A. - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA.
Non e' fondata, con riferimento agli artt. 3, 24, 53, 97, 101, 102, 108 e 113 Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 28 l. 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica) - a tenore del quale "il primo comma dell'art. 36-bis del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, nel testo da applicare sino alla data stabilita nell'art. 16 d.lgs. 9 luglio 1997, n. 241, deve essere interpretato nel senso che il termine in esso indicato, avendo carattere ordinatorio, non e' stabilito a pena di decadenza" - per aver attribuito, con efficacia retroattiva, carattere di ordinarieta' ad un termine che la giurisprudenza della Commissione tributaria centrale e della Corte di cassazione aveva invece qualificato come perentorio, in quanto, con riferimento al principio di ragionevolezza - posto che il legislatore ordinario, nel rispetto del limite previsto dall'art. 25 Cost. relativamente alla legge penale, puo' emanare norme con efficacia retroattiva, interpretative o innovative che esse siano, a condizione che la retroattivita' trovi adeguata giustificazione sul piano della ragionevolezza e non si ponga in contrasto con altri valori ed interessi costituzionalmente protetti; e che esiste una significativa divergenza di opinioni, manifestatasi tanto nella giurisprudenza di merito quanto in dottrina, sulla natura del termine per la liquidazione delle imposte che risultano dovute in base al controllo "formale" delle dichiarazioni, previsto dall'art. 36'-bis' d.P.R. n. 600 del 1973, come mod. dall'art. 1 d.P.R. n. 506 del 1979, e riguardo al coordinamento tra detta norma e l'art. 17, comma 1, d.P.R. n. 602 del 1973, concernente i termini per l'iscrizione a ruolo delle imposte liquidate in base alle dichiarazioni presentate dai contribuenti - la norma denunciata trova la giustificazione della propria efficacia retroattiva nella esistenza di un obiettivo dubbio ermeneutico sulla natura del termine previsto dall'art. 36-bis, nella gravita' delle conseguenze che da siffatta incertezza derivano in una materia delicata quale quella dei controlli sulle dichiarazioni dei redditi, e nella circostanza che l'interpretazione imposta dal legislatore risulta compatibile con il testo della norma ed anzi conforme ad una delle letture gia' prospettate dalla giurisprudenza; in quanto, con riferimento al principio dell'affidamento, per un verso, nessun legittimo affidamento poteva sorgere sulla base di un'interpretazione della norma tutt'altro che pacifica e consolidata, e, per l'altro, l'art. 36-bis non ha contenuto precettivo nei confronti dei contribuenti, ma pone un termine a carico dell'amministrazione finanziaria per la liquidazione delle maggiori imposte accertate a seguito di controllo "formale", sicche' deve escludersi che la situazione soggettiva degli interessati possa, sotto tale aspetto, ritenersi meritevole di tutela; in quanto, con riferimento alle attribuzioni del potere giudiziario, al diritto di difesa ed al diritto di tutela giurisdizionale avverso gli atti della p.a., l'efficacia retroattiva della norma non incide sulla "potestas indicandi", bensi' sul modello di decisione cui l'esercizio di tale potesta' deve attenersi; in quanto, con riferimento al principio della capacita' contributiva, oltre a non ricorrere i presupposti per la formazione di un legittimo affidamento, il principio sancito dall'art. 53 Cost. ha carattere oggettivo, riferendosi ad indici concretamente rivelatori di ricchezza e non gia' a stati soggettivi di affidamento del contribuente; ed in quanto il principio di buon andamento ed imparzialita' della p.a., non comporta necessariamente che tutti i termini a questa imposti per il compimento delle proprie attivita' debbano avere carattere perentorio, tenuto conto, altresi', che la disposizione denunciata, nel riconoscere come ordinatorio il termine di cui all'art. 36-bis d.P.R. n. 600 del 1973, non lascia priva di termini decadenziali l'attivita' di controllo "formale" delle dichiarazioni, trovando comunque applicazione l'art. 17 d.P.R. n. 602 del 1973. - S. nn. 13/1977, 143/1982, 155/1990, 402/1993, 153 e 397/1994, 311 e 376/1995, 432/1997; O. nn. 542/1987, 167/1996.
Riguarda ancheart. 17 Riscossione imposte sul redditoart. 28 legge 449/1997art. 1 d.P.R. 506/1979
IMPOSTA SUI REDDITI - ACCERTAMENTO - ERRORI OD OMISSIONI RISCONTRATI NELLA DICHIARAZIONE - OBBLIGO DELL'UFFICIO DI DARNE COMUNICAZIONE AL CONTRIBUENTE - MANCATA PREVISIONE - QUESTIONE GIA' DECISA - MANIFESTA INFONDATEZZA.
Questione gia' dichiarata manifestamente infondata. - O. 430/1988.
TRIBUTI IN GENERE - IMPOSTE SUI REDDITI - "LIQUIDAZIONE" AI SENSI DELL'ART. 36 BIS, D.P.R. N. 600 DEL 1973 - MAGGIORI REDDITI IMPONIBILI E RISCOSSIONE DELLE RELATIVE IMPOSTE - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE. - D.P.R. 29 SETTEMBRE 1973, N. 600, ART. 36 BIS, AGGIUNTO DALL'ART. 2, D.P.R. 24 DICEMBRE 1976, N. 920 E SOSTITUITO DALL'ART. 1, D.P.R. 27 SETTEMBRE 1979, N. 506. - COST., ARTT. 3, 24, 53, 113.
La "liquidazione" ex art. 36 bis, d.P.R. n. 600 del 1973, e' operata sulla base delle dichiarazioni presentate mediante un mero riscontro cartolare, nei casi eccezionali e tassativamente indicati dalla legge, vertenti su errori materiali e di calcolo immediatamente rilevabili (senza la necessita' quindi di alcuna istruttoria), che l'Amministrazione finanziaria ha il potere- dovere di correggere anche a vantaggio del contribuente stesso: la mancanza di ogni valutazione giuridica rende razionale la disposizione, ai sensi degli artt. 3 e 53 Cost., differenziando tale eccezionale ipotesi da quella ordinaria (che necessita di un atto di accertamento contenente esplicita motivazione). Inoltre, non sono menomati in alcun modo, in sede giurisdizionale, il diritto di difesa del contribuente o la stessa possibilita' di far valere un proprio diritto o interesse legittimo. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 36 bis, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 - "aggiunto" dall'art. 2, d.P.R. 24 dicembre 1976, n. 920 e sostituito dall'art. 1, d.P.R. 27 settembre 1979, n. 506 - denunziato per violazione degli artt. 3, 24, 53 e 113 Cost., in quanto permette la determinazione di maggiori redditi imponibili e la riscossione delle relative imposte senza nessuna esplicita motivazione fornita al contribuente").
Riguarda ancheart. 1 d.P.R. 506/1979art. 2 d.P.R. 920/1976
TRIBUTI LOCALI - IMPOSTA LOCALE SUI REDDITI (I.LO.R.) - RETTIFICA DELLA DICHIARAZIONE - RETTIFICA PORTATA A CONOSCENZA DEL CONTRIBUENTE TRAMITE NOTIFICA DELLA CARTELLA ESATTORIALE - REDDITI DA LAVORO AUTONOMO RESO OCCASIONALMENTE - ESCLUSIONE DI DETRAZIONI - RESTITUZIONE ATTI AL GIUDICE A QUO.
Intervenuta, nelle more del giudizio,la sentenza dichiarativa dell'illegittimita` costituzionale dell'art. 4 n. 1 della L. 9 ottobre 1971 n. 825 e dell'art. 1, comma secondo, del d.P.R. 29 settembre 1983 n. 599, nella parte in cui non escludono dall'I.LO.R. i redditi di lavoro che non siano assimilabili ai redditi d'impresa, si rende necessario che il giudice 'a quo' rinnovi il giudizio di rilevanza delle proposte questioni, tenendo presenti gli effetti che l'ordinamento ricollega alle dichiarazioni d'illegittimita` costituzionale di una norma di legge. (Restituzione degli atti al giudice a quo per riesame della rilevanza della questione di legittimita` costituzionale degli artt. 36 bis d.P.R. 29 settembre 1973 n. 600 e 7 d.P.R. 29 settembre 1973 n. 599, in riferimento agli artt. 3, 24 e 53 Cost.). - v. S. n.42/1980.
Riguarda ancheart. 7 d.P.R. 599/1973