Art. 2 — Prescrizioni per l'affidamento in prova del condannato militare
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 10 maggio 1983 al 28 dicembre 1986. Leggi il testo vigente →
Il provvedimento, di cui al precedente articolo 1, e' adottato sulla base dei risultati dell'osservazione della personalita', condotta per almeno tre mesi nello stabilimento militare di pena, qualora possa presumersi che la vita nella comunita' militare o le sole prescrizioni, nei casi di affidamento ad un ufficio o ente pubblico o al servizio sociale, siano sufficienti per la rieducazione del reo e per prevenire il pericolo che egli compia altri reati. All'atto dell'affidamento e' redatto verbale in cui sono indicate le prescrizioni che il soggetto dovra' seguire. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nell'articolo 47 della legge 26 luglio 1975, n. 354. Nel corso dell'affidamento le prescrizioni possono essere modificate. Il comando o ente militare, l'ufficio o ente pubblico o il servizio sociale riferiscono ogni tre mesi al giudice militare di sorveglianza sul comportamento del soggetto e propongono, se del caso, la modifica delle prescrizioni. L'affidamento puo' essere revocato se il condannato tiene un comportamento contrario alla legge o alle prescrizioni dettate, tale da essere incompatibile con la prosecuzione della prova. L'esito positivo del periodo di prova estingue la pena ed ogni altro effetto penale.
Testo in vigore dal 10 maggio 1983 al 28 dicembre 1986
