Affidamento in prova del condannato militare

Art. 2 — Prescrizioni per l'affidamento in prova del condannato militare

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 28 dicembre 1986 al 2 aprile 1992. Leggi il testo vigente →

Il provvedimento, di cui al precedente articolo 1, e' adottato sulla base dei risultati dell'osservazione della personalita', condotta ((per almeno un mese)) nello stabilimento militare di pena, qualora possa presumersi che la vita nella comunita' militare o le sole prescrizioni, nei casi di affidamento ad un ufficio o ente pubblico o al servizio sociale, siano sufficienti per la rieducazione del reo e per prevenire il pericolo che egli compia altri reati. All'atto dell'affidamento e' redatto verbale in cui sono indicate le prescrizioni che il soggetto dovra' seguire. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nell'articolo 47 della legge 26 luglio 1975, n. 354. Nel corso dell'affidamento le prescrizioni possono essere modificate. Il comando o ente militare, l'ufficio o ente pubblico o il servizio sociale riferiscono ogni tre mesi al giudice militare di sorveglianza sul comportamento del soggetto e propongono, se del caso, la modifica delle prescrizioni. ((Il periodo di affidamento in prova nel caso di revoca del provvedimento di ammissione per motivi non dipendenti dall'esito negativo della prova, vale come espiazione di pena)). L'affidamento puo' essere revocato se il condannato tiene un comportamento contrario alla legge o alle prescrizioni dettate, tale da essere incompatibile con la prosecuzione della prova. L'esito positivo del periodo di prova estingue la pena ed ogni altro effetto penale.

Testo in vigore dal 28 dicembre 1986 al 2 aprile 1992

Versioni nel tempoStampa / PDF

Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 119/1992

    Ha colpito questo articolo
    23 marzo 1992

    A seguito della più recente evoluzione normativa (cfr. art. 47 della legge 26 luglio 1975, n. 354, come modificato dall'art. 11, della legge 10 ottobre 1986, n. 663, e art. 47 bis della citata legge n. 354 del 1975, introdotto dall'art. 4 ter, del decreto-legge 22 aprile 1985, n. 144, convertito in legge 21 giugno 1985, n. 297, e poi sostituito dall'art. 12 della legge n. 663 del 1986 citata) e delle pronuncie della Corte costituzionale intervenute in materia, l'istituto dell'affidamento in prova al servizio sociale del condannato comune è stato riformulato prevedendosi l'ammissibilità del beneficio indipendentemente dalla detenzione per espiazione di pena o per custodia cautelare e svincolandosi pertanto l'osservazione della personalità del condannato dallo stato di privazione della libertà. In tale ottica non ha più ragione di essere, risolvendosi in un'inammissibile violazione del principio costituzionale di eguaglianza, la diversa disciplina dell'affidamento del condannato militare, la quale, pur consistendo nell'estensione dell'istituto dell'affidamento in prova del condannato comune al condannato militare, con gli adattamenti richiesti dalle particolarità dell'organizzazione materiale militare (stabilimento militare di pena, comando o ente militare affidatario, giudice militare di sorveglianza), continua a stabilire l'indefettibilità dell'osservazione della personalità del condannato, condotta per almeno un mese all'interno dello stabilimento militare di pena. Va pertanto dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, primo comma, della legge 29 aprile 1983, n. 167, come sostituito dall'art. 1, n. 1, dalla legge 23 dicembre 1986, n. 897, nella parte in cui non prevede che l'affidamento in prova possa essere disposto indipendentemente da tale condizione. - Sull'affidamento in prova al servizio sociale del condannato comune, v. in senso conforme S. n. 569/1989.

    Art. 2 Affidamento in prova del condannato militare · Art. 1 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 ottobre 1986, n. 700

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 251/1992

    Questione inammissibile
    3 giugno 1992

    Manifesta inammissibilità della questione in quanto già decisa con sentenza dichiarativa di illegittimità costituzionale. - S. n. 119/1992.

    Art. 3 cost. · Art. 27 cost. · Art. 2 Affidamento in prova del condannato militare · Art. 1 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 ottobre 1986, n. 700

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1983-04-29;167~art2 · fonte su Normattiva