Art. 58
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[1]Ricevibilita' e ammissibilita' delle proposte di referendum
[2]L'Ufficio di Presidenza decide sulla ricevibilita' e ammissibilita' formale delle proposte di referendum salvo le impugnative previste dalla Costituzione e dalle leggi dello Stato. Ove manchi l'unanimita', decide il Consiglio a maggioranza assoluta dei componenti. La decisione positiva e' comunicata al Presidente della Giunta, il quale, sentita la Giunta stessa, indice con proprio decreto il referendum entro i termini e nei modi stabiliti con legge della Regione.
Testo in vigore dal 14 giugno 1971 al 3 luglio 1991
