Art. 73
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[1]Enti locali e partecipazione
[2]La Regione consulta i Comuni, le Province e gli enti comprensoriali sulle principali questioni di rilievo generale e sui problemi di loro specifico interesse. La Regione consulta periodicamente i Comuni, le Province, gli enti comprensoriali e gli enti locali delegati a norma dell'articolo 57 sui problemi che attengono alla attivita' della Regione. I Comuni e le Province possono rivolgere interrogazioni al Consiglio regionale. L'Ufficio di presidenza provvede alla risposta entro i termini previsti dal Regolamento, acquisiti i pareri della Giunta e della competente commissione consiliare.
Testo in vigore dal 14 giugno 1971 al 14 giugno 1971
