Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 27 luglio 1954 al 21 marzo 1958. Leggi il testo vigente →
[1]Le pensioni dirette liquidate dalla Cassa di previdenza sono soggette alla ritenuta del due per cento. 6
[2]Sono esenti da tale ritenuta le pensioni indirette.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 11 giugno 1954, n. 409
6La L. 11 giugno 1954, n. 409 ha disposto (con l'art. 15, comma 1) che "La ritenuta sulle pensioni dirette prevista dal comma primo dell'art. 23 della legge 6 luglio 1939, n. 1035, e' ridotta all'uno per cento e si applica sul trattamento totale di cui ai precedenti articoli 2 e 9". Ha inoltre disposto (con l'art. 35, comma 1) che la presente modifica ha effetto dal 1 gennaio 1954.
Testo in vigore dal 27 luglio 1954 al 21 marzo 1958
