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[1]1. Esigendolo le circostanze locali, le autorita' doganali dei due Paesi potranno concedere, nei limiti del possibile e, se occorre, di comune accordo, che per determinati traffici di frontiera ed in determinati punti del confine sia fatta eccezione alla regola che il traffico con merci deve svolgersi per vie doganali e durante le ore stabilite.

[2]2. Quando questa necessita' sia riconosciuta, si prescindera' in via normale dall'esigere speciali indennita' per le operazioni doganali compiute fuori dogana o fuori dell'orario normale degli uffici.

Testo in vigore dal 18 luglio 1940 al 9 maggio 2025

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1940-05-30;835~convenzione-italo-germanica-per-il-traffico-di-frontiera-art10 · fonte del testo