Art. 6 (Convenzione italo germanica per il traffico di frontiera)
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[1]1. Qualora sia ritenuto opportuno in relazione alle condizioni locali, e' concessa la esenzione doganale per le seguenti merci provenienti da una delle due zone di frontiera quando sono importate nell'altra zona in quantitativi che non eccedono il fabbisogno casalingo dell'importatore:
- a)fieno, paglia ed erba per foraggio e strame;
- b)piante vive;
- c)legna da ardere, carbone di legna, torba e carbone di torba;
- d)sansa di olive; panelli ed altri residui di semi e di frutti oleosi;
- e)ceneraccio, concimi naturali, residui della fabbricazione dell'alcole e della birra, vinacce esaurite, vinaccioli, spazzature e altri simili residui e cascami;
- f)pietre non tagliate, ghiaia, sabbia, pietra da calce viva.
[2]2. La dogana avra' sempre la facolta' di adottare le misure che fossero necessarie per impedire abusi.
Testo in vigore dal 18 luglio 1940 al 9 maggio 2025
