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Presso ogni Camera di commercio, industria e agricoltura e' istituita una Commissione provinciale per l'accertamento e la compilazione degli elenchi nominativi degli esercenti attivita' commerciali e dei rispettivi familiari soggetti alla assicurazione obbligatoria contro le malattie. La Commissione provinciale e' presieduta dal presidente della Giunta camerale o in caso di impedimento dal rappresentante della Camera di commercio di cui alla lettera e), ed e' cosi' composta:

  • a)sei membri nominati dal prefetto sentite le associazioni dei commercianti a carattere provinciale piu' rappresentative;
  • b)tre membri nominati dal prefetto, sentite le associazioni dei venditori ambulanti a carattere provinciale piu' rappresentative;
  • c)un membro nominato dal prefetto sentite le Associazioni sindacali degli agenti e rappresentanti di commercio a carattere provinciale piu' rappresentative;
  • d)un rappresentante dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione;
  • e)un rappresentante della Camera di commercio, industria e agricoltura. La Commissione provinciale e' costituita con decreto del prefetto e dura in carica quattro anni.

Testo in vigore dal 30 novembre 1960 al 27 agosto 1966

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