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E' costituito presso l'Istituto nazionale delle assicurazioni un "Fondo di garanzia per le vittime della strada", per il risarcimento dei danni causati dalla circolazione dei veicoli o dei natanti per i quali a norma della presente legge vi e' obbligo di assicurazione nei casi in cui:
- a)il sinistro sia stato cagionato da veicolo o natante non identificato;
- b)il veicolo o natante non risulti coperto da assicurazione;
- c)il veicolo o natante risulti assicurato, con polizza facente parte del portafoglio italiano, presso una impresa la quale, al momento del sinistro, si trovi in stato di liquidazione coatta con dichiarazione di insolvenza, o vi venga posta successivamente. Nelle ipotesi di cui alle lettere a) e b), il risarcimento e' dovuto solo per i danni alle persone. Nelle ipotesi di cui alla lettera c) e' dovuto il risarcimento per i danni alle persone nonche' per i danni alle cose il cui ammontare sia superiore a lire 100.000 e per la parte eccedente tale ammontare. La liquidazione dei danni e' effettuata dall'impresa designata a norma del successivo articolo 20 per il territorio in cui il sinistro e' avvenuto. L'eventuale azione per il risarcimento del danno deve essere esercitata nei confronti della stessa impresa. L'istituto nazionale delle assicurazioni, gestione autonoma del "Fondo di garanzia per le vittime della strada", puo' intervenire nel processo, anche in grado di appello. 2
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Il D.L. 23 dicembre 1976, n. 857, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 febbraio 1977, n. 39 ha disposto (con l'art. 9 comma 1) che "In caso di liquidazione coatta amministrativa di una impresa autorizzata all'esercizio dell'assicurazione della responsabilita' civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli e dei natanti, il commissario liquidatore puo' essere autorizzato a procedere, anche per conto del "Fondo di garanzia per le vittime della strada" ed in deroga all'art. 19, terzo comma, della legge 24 dicembre 1969, n. 990, alla liquidazione dei danni verificatisi anteriormente alla pubblicazione del decreto di liquidazione, nonche' di quelli verificatisi successivamente e fino alla scadenza di cui al primo comma del precedente art. 8."
Testo in vigore dal 30 dicembre 1976 al 29 settembre 1978
