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E' costituito presso l'Istituto nazionale delle assicurazioni un "Fondo di garanzia per le vittime della strada", per il risarcimento dei danni causati dalla circolazione dei veicoli o dei natanti per i quali a norma della presente legge vi e' obbligo di assicurazione nei casi in cui:

  • a)il sinistro sia stato cagionato da veicolo o natante non identificato;
  • b)il veicolo o natante non risulti coperto da assicurazione;
  • c)il veicolo o natante risulti assicurato, con polizza facente parte del portafoglio italiano, presso una impresa la quale, al momento del sinistro, si trovi in stato di liquidazione coatta ((...)), o vi venga posta successivamente. Nelle ipotesi di cui alle lettere a) e b), il risarcimento e' dovuto solo per i danni alle persone. Nelle ipotesi di cui alla lettera c) e' dovuto il risarcimento per i danni alle persone nonche' per i danni alle cose il cui ammontare sia superiore a lire 100.000 e per la parte eccedente tale ammontare. La liquidazione dei danni e' effettuata dall'impresa designata a norma del successivo articolo 20 per il territorio in cui il sinistro e' avvenuto. 5 L'eventuale azione per il risarcimento del danno deve essere esercitata nei confronti della stessa impresa. L'istituto nazionale delle assicurazioni, gestione autonoma del "Fondo di garanzia per le vittime della strada", puo' intervenire nel processo, anche in grado di appello. 2
Gli interventi su questo articolo(2)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

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Il D.L. 23 dicembre 1976, n. 857, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 febbraio 1977, n. 39 ha disposto (con l'art. 9 comma 1) che "In caso di liquidazione coatta amministrativa di una impresa autorizzata all'esercizio dell'assicurazione della responsabilita' civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli e dei natanti, il commissario liquidatore puo' essere autorizzato a procedere, anche per conto del "Fondo di garanzia per le vittime della strada" ed in deroga all'art. 19, terzo comma, della legge 24 dicembre 1969, n. 990, alla liquidazione dei danni verificatisi anteriormente alla pubblicazione del decreto di liquidazione, nonche' di quelli verificatisi successivamente e fino alla scadenza di cui al primo comma del precedente art. 8."

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Il D.L. 26 settembre 1978, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 novembre 1978, n. 738 ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che "L'impresa cessionaria provvede, per tutto il territorio nazionale ed in deroga all'art. 19, terzo comma, della legge 24 dicembre 1969, n. 990, alla liquidazione per conto dell'Istituto nazionale delle assicurazioni, gestione autonoma del "Fondo di garanzia per le vittime della strada", dei danni verificatisi anteriormente alla data di pubblicazione del decreto di liquidazione coatta di cui all'art. 1, che debbono essere risarciti dal predetto ente a norma dello stesso art. 19 della citata legge."

Testo in vigore dal 29 settembre 1978 al 6 marzo 1992

Corte costituzionale

5 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 336/2010

    Questione inammissibile
    24 novembre 2010

    È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 1, terzo comma, modificato dal d.l. 23 dicembre 1976, n. 857, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1977, n. 39, e 19, primo comma, lett. b ), della legge 24 dicembre 1969, n. 990, impugnato, in riferimento all'art. 3 Cost., nella parte in cui non estende il diritto all'indennizzo dei danni subiti dalla circolazione illegale di un veicolo non assicurato, oltre che ai trasportati contro la propria volontà, anche ai trasportati che siano inconsapevoli della circolazione illegale dello stesso veicolo. Premesso che le norme impugnate, sebbene abrogate dal d.lgs. n. 209 del 2005, sono applicabili ratione temporis al caso di specie, non potendosi invocare l'art. 283 del suddetto d.lgs. che estende la copertura assicurativa per i danni alla persona e alle cose anche ai terzi trasportati che siano inconsapevoli della circolazione illegale; il rimettente chiede un intervento additivo non costituzionalmente obbligato in materia rimessa alla discrezionalità del legislatore. Come già rilevato nell'ordinanza n. 406 del 2008, resa su analoga questione in cui il soggetto onerato del risarcimento era la compagnia di assicurazione, anziché il Fondo di garanzia per le vittime della strada, allo scopo di superare la denunciata incostituzionalità, è astrattamente possibile sia l'introduzione di una disposizione che ripristini il testo originario della norma impugnata, con la soppressione dell'aggiunta («limitatamente alla garanzia per i danni causati ai terzi non trasportati o trasportati contro la propria volontà») disposta dall'art. 1 del d.l. n. 857 del 1976, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 39 del 1977, sia la previsione di una disposizione analoga all'art. 283 del d.lgs. n. 209 del 2005, mediante l'inserimento, fra i destinatari della garanzia assicurativa, anche dei trasportati inconsapevoli della circolazione illegale del mezzo. Per la manifesta inammissibilità di analoga questione, v. la citata ordinanza n. 406/2008.

    Art. 3 cost. · Art. 1 Assicurazione obbligatoria della responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti · Art. 19 Assicurazione obbligatoria della responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti

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  • Ordinanza n. 156/2004

    Questione inammissibile
    28 maggio 2004

    Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 19 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, sollevata in riferimento all’art. 38 della Costituzione, nella parte in cui non prevede che al Fondo vittime della strada possano rivolgersi soltanto le vittime della strada e non altri soggetti surrogatisi a questi. Infatti, premesso che il rimettente censura l'intera disposizione di cui all'art. 19, omettendo di indicare quale sia la norma che costituisce oggetto delle censure, la motivazione dell’ordinanza di rimessione risulta contraddittoria e priva di una specifica indicazione in ordine alla rilevanza della questione, solo apoditticamente affermata, mentre anche l’indicazione del parametro di cui all’art. 38 Cost., a prescindere dalla sua dubbia attinenza al caso di specie, non viene accompagnata da alcuna specifica motivazione al riguardo.

    Art. 38 cost. · Art. 1916 c.c. · Art. 19 Assicurazione obbligatoria della responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti

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  • Ordinanza n. 308/1984

    Questione infondata
    28 dicembre 1984

    Questione già dichiarata non fondata. - S. n. 84/1982.

    Art. 19 Assicurazione obbligatoria della responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti · Art. 3 Assicurazione obbligatoria della responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti

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Altre pronunce che richiamano l’articolo (3)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1969-12-24;990~art19 · fonte su Normattiva