Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 1 gennaio 2006 al 3 agosto 2008. Leggi il testo vigente →
Provvedimento abrogato dal d. lgs. 7 settembre 2005, n. 209.
Abrogato dal 1 gennaio 2006
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Provvedimento abrogato dal d. lgs. 7 settembre 2005, n. 209.
Abrogato dal 1 gennaio 2006
5 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.
È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 1, terzo comma, modificato dal d.l. 23 dicembre 1976, n. 857, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1977, n. 39, e 19, primo comma, lett. b ), della legge 24 dicembre 1969, n. 990, impugnato, in riferimento all'art. 3 Cost., nella parte in cui non estende il diritto all'indennizzo dei danni subiti dalla circolazione illegale di un veicolo non assicurato, oltre che ai trasportati contro la propria volontà, anche ai trasportati che siano inconsapevoli della circolazione illegale dello stesso veicolo. Premesso che le norme impugnate, sebbene abrogate dal d.lgs. n. 209 del 2005, sono applicabili ratione temporis al caso di specie, non potendosi invocare l'art. 283 del suddetto d.lgs. che estende la copertura assicurativa per i danni alla persona e alle cose anche ai terzi trasportati che siano inconsapevoli della circolazione illegale; il rimettente chiede un intervento additivo non costituzionalmente obbligato in materia rimessa alla discrezionalità del legislatore. Come già rilevato nell'ordinanza n. 406 del 2008, resa su analoga questione in cui il soggetto onerato del risarcimento era la compagnia di assicurazione, anziché il Fondo di garanzia per le vittime della strada, allo scopo di superare la denunciata incostituzionalità, è astrattamente possibile sia l'introduzione di una disposizione che ripristini il testo originario della norma impugnata, con la soppressione dell'aggiunta («limitatamente alla garanzia per i danni causati ai terzi non trasportati o trasportati contro la propria volontà») disposta dall'art. 1 del d.l. n. 857 del 1976, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 39 del 1977, sia la previsione di una disposizione analoga all'art. 283 del d.lgs. n. 209 del 2005, mediante l'inserimento, fra i destinatari della garanzia assicurativa, anche dei trasportati inconsapevoli della circolazione illegale del mezzo. Per la manifesta inammissibilità di analoga questione, v. la citata ordinanza n. 406/2008.
Art. 3 cost. · Art. 1 Assicurazione obbligatoria della responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti · Art. 19 Assicurazione obbligatoria della responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti
Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 19 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, sollevata in riferimento all’art. 38 della Costituzione, nella parte in cui non prevede che al Fondo vittime della strada possano rivolgersi soltanto le vittime della strada e non altri soggetti surrogatisi a questi. Infatti, premesso che il rimettente censura l'intera disposizione di cui all'art. 19, omettendo di indicare quale sia la norma che costituisce oggetto delle censure, la motivazione dell’ordinanza di rimessione risulta contraddittoria e priva di una specifica indicazione in ordine alla rilevanza della questione, solo apoditticamente affermata, mentre anche l’indicazione del parametro di cui all’art. 38 Cost., a prescindere dalla sua dubbia attinenza al caso di specie, non viene accompagnata da alcuna specifica motivazione al riguardo.
Art. 38 cost. · Art. 1916 c.c. · Art. 19 Assicurazione obbligatoria della responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti
Questione già dichiarata non fondata. - S. n. 84/1982.
Art. 19 Assicurazione obbligatoria della responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti · Art. 3 Assicurazione obbligatoria della responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti
È manifestamente inammissibile, per difetto di motivazione sulla rilevanza, la questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., dell'art. 19 della legge 24 dicembre 1969, n. 990 nella parte in cui non consente al danneggiato, che versi in una delle ipotesi di cui al primo comma, art. 19, legge citata, l'esercizio diretto nei confronti dell'Istituto nazionale delle assicurazioni (gestione autonoma del Fondo di garanzia per le vittime della strada"), in quanto il giudice remittente ha solo affermato apoditticamente la rilevanza della questione, senza il minimo riferimento alla concreta fattispecie. - S. nn. 202 e 203/82.
Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 19 Assicurazione obbligatoria della responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti
Diversamente dai contratti di assicurazione obbligatoria r.c.a., i contratti volontariamente stipulati per la copertura dei danni causati dalla circolazione di veicoli esenti dall'obbligo assicurativo non rientrano nei conti consortili dei quali si alimenta il Fondo di garanzia per le vittime della strada; di talche`, l'invocata copertura dei medesimi danni da parte del Fondo nel caso in cui l'impresa assicuratrice si trovi in stato di liquidazione coatta, non potrebbe avvenire se non in pregiudizio di coloro che subiscono danni soggetti all'obbligo assicurativo, e, dunque, in violazione del principio di eguaglianza. (Non fondatezza - in riferimento all'art. 3 Cost. - della questione di costituzionalita` dell'art. 19, comma primo, lett. c, L. 24 dicembre 1969 n. 990, nella parte in cui non prevede, a carico del Fondo, il risarcimento dei danni causati da veicoli volontariamente assicurati presso imprese che, al momento del sinistro o successivamente, si trovino in stato di liquidazione coatta).
Art. 3 cost. · Art. 19 Assicurazione obbligatoria della responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
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10 versioni dal 1970
urn:nir:stato:legge:1969-12-24;990~art19 · fonte su Normattiva