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E' costituito presso ((la Consap - Concessionaria servizi assicurativi pubblici - S.p.A.)) un "Fondo di garanzia per le vittime della strada", per il risarcimento dei danni causati dalla circolazione dei veicoli o dei natanti per i quali a norma della presente legge vi e' obbligo di assicurazione nei casi in cui:
- a)il sinistro sia stato cagionato da veicolo o natante non identificato;
- b)il veicolo o natante non risulti coperto da assicurazione; ((c) il veicolo o natante risulti assicurato presso un'impresa operante nel territorio della Repubblica in regime di stabilimento o di liberta' di prestazione di servizi e che al momento del sinistro si trovi in stato di liquidazione coatta o vi venga posta successivamente.)) Nell'ipotesi di cui alla lettera a), il risarcimento e' dovuto solo per i danni alla persona. Nell'ipotesi di cui alla lettera b) il risarcimento e' dovuto per i danni alla persona nonche' per i danni alle cose il cui ammontare sia superiore al controvalore in lire di 500 unita' di conto europee di cui all'articolo 3 della legge 22 ottobre 1986, n. 742, e per la parte eccedente tale ammontare. Nell'ipotesi di cui alla lettera c) il risarcimento e' dovuto per i danni alla persona nonche' per i danni alle cose. La liquidazione dei danni e' effettuata dall'impresa designata a norma del successivo articolo 20 per il territorio in cui il sinistro e' avvenuto. 5 L'eventuale azione per il risarcimento del danno deve essere esercitata nei confronti della stessa impresa. ((la Consap - Concessionaria servizi assicurativi pubblici - S.p.A.)), gestione autonoma del "Fondo di garanzia per le vittime della strada", puo' intervenire nel processo, anche in grado di appello. 2
Gli interventi su questo articolo(2)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Il D.L. 23 dicembre 1976, n. 857, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 febbraio 1977, n. 39 ha disposto (con l'art. 9 comma 1) che "In caso di liquidazione coatta amministrativa di una impresa autorizzata all'esercizio dell'assicurazione della responsabilita' civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli e dei natanti, il commissario liquidatore puo' essere autorizzato a procedere, anche per conto del "Fondo di garanzia per le vittime della strada" ed in deroga all'art. 19, terzo comma, della legge 24 dicembre 1969, n. 990, alla liquidazione dei danni verificatisi anteriormente alla pubblicazione del decreto di liquidazione, nonche' di quelli verificatisi successivamente e fino alla scadenza di cui al primo comma del precedente art. 8."
Il D.L. 26 settembre 1978, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 novembre 1978, n. 738 ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che "L'impresa cessionaria provvede, per tutto il territorio nazionale ed in deroga all'art. 19, terzo comma, della legge 24 dicembre 1969, n. 990, alla liquidazione per conto dell'Istituto nazionale delle assicurazioni, gestione autonoma del "Fondo di garanzia per le vittime della strada", dei danni verificatisi anteriormente alla data di pubblicazione del decreto di liquidazione coatta di cui all'art. 1, che debbono essere risarciti dal predetto ente a norma dello stesso art. 19 della citata legge."
Testo in vigore dal 19 maggio 1995 al 1 gennaio 2006
