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((Nel caso previsto alla lettera a) del primo comma dell'articolo 19, il danno e' risarcito soltanto se dal sinistro siano derivate la morte o una inabilita' temporanea superiore a 90 giorni, o una inabilita' permanente superiore al 20 per cento, con il massimo di lire 15 milioni per ogni persona sinistrata nel limite di lire 25 milioni per ogni sinistro; il risarcimento del danno ha luogo per intero, sempre nei limiti di somma sopra indicati, anche se si verifica una sola delle ultime due ipotesi suddette. La percentuale di inabilita' permanente, la qualifica di vivente a carico e la percentuale di reddito del sinistrato da calcolare a favore di ciascuno dei viventi a carico sono determinate in base alle norme del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, recante il testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. Nei casi previsti dalle lettere b) e c) del primo comma dell'articolo 19, il danno e' risarcito nei limiti dei massimali indicati nella tabella A allegata alla presente legge per i veicoli o i natanti della categoria cui appartiene il mezzo che ha causato il danno)).
Testo in vigore dal 27 febbraio 1977 al 24 dicembre 1987
