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Nel caso previsto alla lettera a) del primo comma dell'articolo 19, il danno e' risarcito soltanto se dal sinistro siano derivate la morte o una inabilita' temporanea superiore a 90 giorni, o una inabilita' permanente superiore al 20 per cento, con il massimo di lire 15 milioni per ogni persona sinistrata nel limite di lire 25 milioni per ogni sinistro. La percentuale di inabilita' permanente, la qualifica di vivente a carico e la percentuale di reddito del sinistrato da calcolare a favore di ciascuno dei viventi a carico, sono determinate in base alle norme del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, recante il testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. Quando per il calcolo dell'indennizzo debba essere preso in considerazione il reddito del danneggiato, il reddito stesso non puo' essere determinato in misura superiore a quella del reddito lordo di lavoro denunciato dal danneggiato o accertato a suo carico nell'anno precedente e risultante dalla dichiarazione annuale dei redditi o, in mancanza di denuncia o accertamento a tale fine, al minimo imponibile determinato ai sensi dell'articolo 130 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645. Nel calcolo vanno compresi anche i redditi esenti, per legge, dall'imposta. Nei casi previsti dalle lettere b) e c) del primo comma dell'articolo 19, il danno e' risarcito nei limiti dei massimali indicati nella tabella A allegata alla presente legge per i veicoli o i natanti della categoria cui appartiene il mezzo che ha causato il danno.

Testo in vigore dal 3 gennaio 1970 al 27 febbraio 1977

Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 560/1987

    Ha colpito questo articolo
    18 dicembre 1987

    Il fine solidaristico della contribuzione della generalita` degli assicurati alla alimentazione del "Fondo di garanzia per le vittime della strada", non esclude ne` limita in alcun modo la natura risarcitoria, e non gia` indennitaria, della protezione garantita, dall'intervento del Fondo, ai danneggiati da veicoli non identificati. Il danno deve essere risarcito in tutta la sua estensione, ivi compreso il danno alla vita di relazione cui e` andata incontro per le menomazioni riportate la vittima del sinistro. È evidente la irrazionalita` della disposizione legislativa che non ha adeguato nel tempo i previsti valori monetari della prestazione risarcitoria (15 milioni per ogni persona sinistrata, 25 milioni per ogni sinistro), sia perche` rimasti sproporzionatamente invariati nonostante l'elevazione di quelli della assicurazione obbligatoria, ai quali essi erano inizialmente allineati, sia per la disequazione non giustificabile tra la provvista crescente del Fondo (per il meccanismo della alimentazione percentuale sui premi incassati dalle imprese) e la fissita` delle sue potenzialita` di esborso, ma, soprattutto, per la incongruenza di un intervento di natura risarcitoria che, per la immodificabilita` dei termini monetari in cui si esprime sia assoggettato, nel decorso del tempo, alla progressiva riduzione e vanificazione del suo potere di mercato. Pertanto, per la lesione recata al principio di eguaglianza e di ragionevolezza (art. 3 Cost.), e` costituzionalmente illegittimo l'art. 21, comma primo, L. 24 dicembre 1969, n. 990, modificato dalla L. 26 febbraio 1977, n. 39, per la parte in cui non prevede l'adeguamento dei valori monetari ivi indicati.

    Art. 21 Assicurazione obbligatoria della responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 301/1991

    Questione infondata
    26 giugno 1991

    Con la legge 9 gennaio 1991, n. 20, il sistema previsto dall'art. 21, ultimo comma, della legge 24 dicembre 1990, n. 990 (sull'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile da circolazione di veicoli a motore e natanti) per danni causati da veicolo assicurato con società posta in liquidazione coatta amministrativa, che affida a periodici provvedimenti, fondati su ponderazioni statistiche dei valori monetari dei risarcimenti, l'adeguamento della tabella "A", recante i minimi di garanzia, allegata alla stessa legge n. 990 - sistema già dalla Corte riconosciuto congruo - è stato adottato per le ipotesi d'incidenti causati da veicolo non identificato. Assimilati in tal modo i due tipi di evenienze, la disciplina del secondo non può essere assunta a 'tertium comparationis' per contestare la legittimità della prima. (Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 21, ultimo comma, della legge 24 dicembre 1969, n. 990, sollevata in riferimento all'art. 3 Cost.). - Sui sistemi di adeguamento dei minimi di garanzia riguardo agli incidenti causati da veicolo non identificato e, rispettivamente, da veicolo assicurato con società posta in liquidazione coatta amministrativa: S. n. 560/1987 e O. n. 319/1990. ____________ N.B.: Massima redatta con riferimento al testo della decisione così come modificato dalla ordinanza di correzione n. 462 del 1991.

    Art. 3 cost. · Art. 21 Assicurazione obbligatoria della responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 319/1990

    Questione infondata
    5 luglio 1990

    Manifesta infondatezza della questione, per ritenuta congruità del sistema di adeguamento, tramite provvedimenti legislativi, dei massimali previsti a titolo di risarcimento danni per i casi di incidenti causati da veicoli la cui impresa assicuratrice sia in liquidazione coatta, in quanto proprio il suddetto meccanismo ha consentito di porre in risalto l'irrazionalità del diverso sistema già vigente per i sinistri cagionati da veicoli o natanti non identificati e di pervenire alla conseguente declaratoria di illegittimità costituzionale dello stesso. - S. n. 560/1987.

    Art. 3 cost. · Art. 21 Assicurazione obbligatoria della responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti · Art. 19 Assicurazione obbligatoria della responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:1969-12-24;990~art21 · fonte su Normattiva