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Chiunque pone in circolazione veicoli o natanti per i quali a norma della presente legge vi e' obbligo di assicurazione o consente alla circolazione dei medesimi senza che siano coperti dall'assicurazione, e' punito con l'ammenda fino a lire 300.000 e con l'arresto fino a 3 mesi. Il conducente di un veicolo o di un natante per il quale sia stato adempiuto all'obbligo di assicurazione, che circoli senza essere munito del certificato di assicurazione o senza tenere esposto il contrassegno in modo ben visibile e nel posto prescritto, e' punito con la sanzione amministrativa da L. 1.000 a lire 10.000. Per l'illecito amministrativo previsto nel comma precedente e' ammesso il pagamento in misura ridotta a norma dell'articolo 5 della legge 3 maggio 1967, n. 317, contenente modificazioni al sistema sanzionatorio delle norme in tema di circolazione stradale e delle norme di regolamenti locali.

Testo in vigore dal 3 gennaio 1970 al 15 dicembre 1981

Corte costituzionale

8 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 70/1980

    Questione infondata
    5 maggio 1980

    Questione già dichiarata non fondata e successivamente manifestamente infondata. - S. nn. 18/1975 e 14/1979, O. nn. 217/1975, 11/1976, 56/1976 e 34/1978.

    Art. 1901 c.c. · Art. 3 cost. · Art. 1 Assicurazione obbligatoria della responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti · Art. 7 Assicurazione obbligatoria della responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti

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  • Ordinanza n. 77/1979

    Questione infondata
    16 luglio 1979

    È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 32, primo comma l. 24 dicembre 1969, n. 990, nella parte in cui prevede oltre alla pena pecuniaria, anche una pena detentiva per coloro che pongono in circolazione (o consentano alla circolazione), senza copertura assicurativa, veicoli o natanti per i quali vi è obbligo di assicurazione per la responsabilità civile. Come la Corte ha affermato, rientra infatti nella discrezionalità del legislatore statuire quali comportamenti debbano essere puniti e quali debbano essere la qualità e la misura della pena, purché i criteri applicati non eccedano i limiti della razionalità; e quindi legittimamente dettare norme diverse per situazioni che ritenga diverse. - S. nn. 1/1975; 70 e 161/1976.

    Art. 3 cost. · Art. 32 Assicurazione obbligatoria della responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti

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  • Sentenza n. 14/1979

    Questione infondata
    10 maggio 1979

    Va confermata - in assenza di argomentazioni nuove - la manifesta infondatezza della questione di legittimita` costituzionale gia` risolta nel senso della non fondatezza e successivamente dichiarata manifestamente infondata. (Manifesta infondatezza della questione sollevata in riferimento all'art. 3 Cost. e relativa agli artt. 32, comma primo, L. 24 dicembre 1969 n. 990, e 1901 cod. civ.). - cfr. S.n. 18/1975, O.n. 11/1976.

    Art. 1901 c.c. · Art. 3 cost. · Art. 41 cost. · Art. 32 Assicurazione obbligatoria della responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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Citate insieme nelle massime

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