Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 5 agosto 2009 al 28 febbraio 2010. Leggi il testo vigente →
Provvedimento abrogato dal d. lgs. 7 settembre 2005, n. 209.
Abrogato dal 5 agosto 2009
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Provvedimento abrogato dal d. lgs. 7 settembre 2005, n. 209.
Abrogato dal 5 agosto 2009
8 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.
Questione già dichiarata non fondata e successivamente manifestamente infondata. - S. nn. 18/1975 e 14/1979, O. nn. 217/1975, 11/1976, 56/1976 e 34/1978.
Art. 1901 c.c. · Art. 3 cost. · Art. 1 Assicurazione obbligatoria della responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti · Art. 7 Assicurazione obbligatoria della responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 32, primo comma l. 24 dicembre 1969, n. 990, nella parte in cui prevede oltre alla pena pecuniaria, anche una pena detentiva per coloro che pongono in circolazione (o consentano alla circolazione), senza copertura assicurativa, veicoli o natanti per i quali vi è obbligo di assicurazione per la responsabilità civile. Come la Corte ha affermato, rientra infatti nella discrezionalità del legislatore statuire quali comportamenti debbano essere puniti e quali debbano essere la qualità e la misura della pena, purché i criteri applicati non eccedano i limiti della razionalità; e quindi legittimamente dettare norme diverse per situazioni che ritenga diverse. - S. nn. 1/1975; 70 e 161/1976.
Art. 3 cost. · Art. 32 Assicurazione obbligatoria della responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti
Va confermata - in assenza di argomentazioni nuove - la manifesta infondatezza della questione di legittimita` costituzionale gia` risolta nel senso della non fondatezza e successivamente dichiarata manifestamente infondata. (Manifesta infondatezza della questione sollevata in riferimento all'art. 3 Cost. e relativa agli artt. 32, comma primo, L. 24 dicembre 1969 n. 990, e 1901 cod. civ.). - cfr. S.n. 18/1975, O.n. 11/1976.
Art. 1901 c.c. · Art. 3 cost. · Art. 41 cost. · Art. 32 Assicurazione obbligatoria della responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti
dichiara inammissibile la questione di costituzionalità dell'art. 2 d.P.R. 24 novembre 1970, n. 973, sollevata dal pretore di Pisa con ordinanze del 26 marzo 1977, in riferimento all'art. 25, comma secondo, della Costituzione. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 maggio 1979. F.to: LEONETTO AMADEI - EDOAR…
Art. 25 cost. · Art. 1 Assicurazione obbligatoria della responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti · Art. 32 Assicurazione obbligatoria della responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti · Art. 2 Assicurazione obbligatoria della responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti
La determinazione dell'entità della pena edittale e della sua quantità spetta all'incensurabile potere discrezionale del legislatore all'infuori dell'eventualità che la sperequazione non riesca sorretta da ogni, benché minima, giustificazione. È pertanto manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale - sollevata in riferimento all'art. 3 Cost. - dell'art. 32, legge 24 dicembre 1969, n. 990 (assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti), nell'assunto che violazioni di altre norme relative ad altre assicurazioni obbligatorie sono punite con pene o sanzioni amministrative di minore gravità.
Art. 3 cost. · Art. 32 Assicurazione obbligatoria della responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti
Sono manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1901 cod. civ. e 32 legge 24 dicembre 1969, n. 990 - sollevate in riferimento agli artt. 3 e 41 Cost. - perché già dichiarate non fondate con sentenza della Corte n. 18 del 1975, e non sussistano motivi per discostarsi da tale decisione. - v. Sent. n. 18 del 1975.
Art. 1901 c.c. · Art. 3 cost. · Art. 41 cost. · Art. 32 Assicurazione obbligatoria della responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1901 del codice civile e dell'art. 32 della legge 24 dicembre 1969, n. 990 (Assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti), sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, con le ordinanze in epigrafe e già dichi…
Art. 1901 c.c. · Art. 3 cost. · Art. 32 Assicurazione obbligatoria della responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 32 della legge 24 dicembre 1969, n. 990 in riferimento al principio di uguaglianza, in quanto la circolazione di un veicolo o di un natante non assicurato equivale nei suoi effetti a quella di un autoveicolo o di un natante di cui sia sospeso il contratto di assicurazione, non essendo coperto nell'uno e nell'altro caso il rischio dell'evento dannoso. La equivalenza degli effetti giustifica pienamente l'applicazione in entrambi i casi della stessa sanzione penale.
Art. 1901 c.c. · Art. 41 cost. · Art. 3 cost. · Art. 32 Assicurazione obbligatoria della responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
9 versioni dal 1970
Confronto con la versione in vigore dal 1 marzo 2009 al 5 agosto 2009.
Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.
La nota di aggiornamento ufficiale
Il D. Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 come modificato dal D.L. 1 luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla L. 3 agosto 2009, n. 102 ha disposto (con l'art. 354, comma 4) che "le disposizioni di cui al comma 1 e quelle emanate in attuazione delle norme abrogate o sostituite continuano a essere applicate, in quanto compatibili, fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti adottati ai sensi del presente codice nelle corrispondenti materie e comunque non oltre ventiquattro mesi dopo il termine previsto dal comma 2 dell'articolo 355."
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1969-12-24;990~art32 · fonte del testo