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I profughi che intendano riprendere, in qualsiasi Comune dove volessero a tal fine fissare la loro residenza, la stessa attivita' artigiana, commerciale, industriale o professionale gia' esplicata nei territori di provenienza, hanno diritto ad ottenere, da parte dell'autorita' competente, la concessione della autorizzazione della licenza di esercizio o della iscrizione negli albi professionali, anche in deroga alle vigenti disposizioni.
Testo in vigore dal 24 marzo 1952 al 25 agosto 1971
