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Per la concessione dei contributi di cui alla presente legge non si applicano le norme procedurali previste dalla legge 27 dicembre 1953, n. 968, negli articoli 15, 17, 19, 30 e 32. Si applicano, invece le norme procedurali fissate dal decreto legislativo 10 aprile 1947, n. 261, dalla legge 25 giugno 1949, n. 409, e dalla legge 3 febbraio 1951, n. 164. Per la determinazione del contributo per le riparazioni si applicano le disposizioni dell'art. 39 della legge 27 dicembre 1953, n. 968.

Testo in vigore dal 12 agosto 1954 al 23 agosto 1966

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