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[1]((I quadri di avanzamento hanno valore per un anno, e cioe' dal 1° gennaio al 31 dicembre dell'anno in cui sono formati. 6
[2]Salvo il disposto dell'art. 29-bis, ultimo comma, dell'articolo 35 e dell'art. 40, annualmente, per ciascun ruolo e grado, e' preso in esame un numero di ufficiali in servizio permanente effettivo pari a quello costituito dalla differenza fra il numero di vacanze obbligatorie stabilito per l'anno successivo ed il numero degli ufficiali da iscrivere di ufficio sul quadro di avanzamento a norma dell'art. 29-bis.
[3]Per gli ufficiali in congedo, il Ministro per la guerra determina. e fa conoscere - in una o piu' volte - i limiti di anzianita' entro i quali sono compresi gli ufficiali che debbono essere esaminati per l'iscrizione sui quadri di avanzamento ad anzianita' o a scelta ordinaria.
[4]Quando, a parere delle autorita' di cui agli articoli 5, 5 bis e al secondo comma dell'art. 47, l'ufficiale iscritto sul quadro viene a perdere, per motivi di qualsiasi specie, anche uno solo dei requisiti necessari per l'avanzamento oppure una delle doti di cui agli articoli 36 e 40, le autorita' predette debbono inoltrare nei suoi riguardi proposta di cancellazione dal quadro.
[5]L'ufficiale cancellato dal quadro e' considerato non prescelto per l'avanzamento)).
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Il Regio D.L. 16 giugno 1937, n. 944, convertito con modificazioni dalla L. 23 dicembre 1937, n. 2373, ha disposto (con l'art. 82, comma 2) che "In deroga al disposto del primo comma dell'art. 20 della citata legge, quale risulta sostituito dall'art. 16 del presente decreto, la validita' dei primi quadri di avanzamento che saranno formati in applicazione dell'articolo stesso e' ridotta a mesi sei e cioe' dal 1° luglio al 31 dicembre 1937".
Testo in vigore dal 1 luglio 1937 al 9 ottobre 2010
