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[1]Seguito un urto fra navi, il capitano di ciascuna di esse e' tenuto, in quanto lo possa fare senza serio pericolo per la sua nave, il suo equipaggio ed i suot passeggeri, a prestare assistenza all'altro bastimento, al suo equipaggio ed ai suoi passeggeri.

[2]E' ugualmente tenuto, nei limiti del possibile, a far conoscere all'altra nave il nome del proprio bastimento ed il porto dove e' inscritto, come pure i luoghi donde viene e dove va.

[3]Il proprietario della nave non e' responsabile in caso della sola contravvenzione alle disposizioni precedenti.

Testo in vigore dal 20 giugno 1913 al 20 giugno 1913

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urn:nir:stato:legge:1913-06-12;606~art8 · fonte del testo