Dalle Rassegne dell’Ufficio del Massimario e dalle pronunce segnalate.
OBBLIGAZIONI IN GENERE - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - INTERESSI - SAGGIO DEGLI INTERESSI Crediti tributari - Interessi - Applicabilità degli artt. 44 e 44-bis d.P.R. n. 602 del 1973 - Artt. 1224, comma 1 e 1284 c.c. e art. 5 d.lgs. n. 231 del 2002 - Applicabilità - Esclusione - Ragioni - Fattispecie. · RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - MODALITA' DI RISCOSSIONE - VERSAMENTO DIRETTO - RIMBORSI - IN GENERE In genere.
Ai crediti di natura tributaria (nella specie, derivante dalla pretesa monitoria di restituzione della maggiore IRPEF pagata) deve ritenersi applicabile la speciale regolamentazione degli interessi di cui agli artt. 44 e 44-bis del d.P.R. n. 602 del 1973, e non già la disciplina dettata dagli artt. 1224, comma 1 e 1284 c.c., dovendosi altresì escludere l'applicabilità dell'art. 5 del d.lgs. n. 231 del 2002, stante la totale estraneità della materia delle imposte rispetto a quella delle c.d. transazioni commerciali, in considerazione dell'assenza del fondamento contrattuale dell'obbligazione e del particolare atteggiarsi delle parti.
Cass. civ. n. 28190/2025Sez. 3Rv. 676607-01
Riguarda ancheart. 1284 Codice civileart. 44 Riscossione imposte sul redditoart. 5 d.lgs. 231/2002
Precedenti: 667619-01, 653427-02
OBBLIGAZIONI IN GENERE - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - INTERESSI - MORATORI Forniture di ausili ortopedici - Rapporto obbligatorio - Sequenza procedimentale ex d.m. n. 332 del 1999 - Interessi moratori ex d.lgs. n. 231 del 2002 - Esclusione - Fondamento. · PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - CONTRATTI - IN GENERE In genere.
La fornitura di ausili ortopedici a carico del servizio sanitario nazionale consegue ad un rapporto obbligatorio frutto della sequenza procedimentale prevista dal d.m. n. 332/1999 e non della volontà negoziale delle parti; ne consegue che, in caso di ritardo nel pagamento del corrispettivo da parte del soggetto pubblico, non possono essere riconosciuti alla società fornitrice gli interessi moratori ex d.lgs. n. 231/2002.
Cass. civ. n. 26388/2025Sez. 1Rv. 676364-01
Riguarda ancheart. 1173 Codice civileart. 2 d.lgs. 231/2002art. 3 d.lgs. 231/2002
Precedenti: 669636-01
RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - IN GENERE Obbligazione risarcitoria - Rivalutazione - Termine finale - Momento della liquidazione giudiziale - Ragioni.
Nelle obbligazioni risarcitorie, aventi natura di debito di valore, la somma spettante al creditore, salvo che non venga liquidata in moneta attuale, deve essere annualmente rivalutata secondo gli indici Istat dalla data dell'illecito sino alla liquidazione giudiziale, atteso che all'atto della pubblicazione della sentenza l'obbligazione si converte in debito di valuta.
Cass. civ. n. 24417/2025Sez. 3Rv. 675853-01
Riguarda ancheart. 2043 Codice civileart. 2056 Codice civileart. 1223 Codice civile
Precedenti: 674066-01
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITA') - OCCUPAZIONE TEMPORANEA E D'URGENZA (OPERE DI BONIFICA E LAVORI PER LA RICOSTRUZIONE DI OO.PP.) - INDENNITA' Maturazione - Al compimento delle singole annualità - Sussistenza - Conseguenze.
Il diritto all'indennità per l'occupazione legittima matura al compimento di ogni anno, con la conseguenza che il danno da ritardo e la maturazione degli interessi sul dovuto vanno calcolati a far tempo da ogni singola annualità (che costituisce un capitale separato dalle altre) sino al soddisfo.
Cass. civ. n. 23391/2025Sez. 1Rv. 675669-01
Precedenti: 654420-02, 616122-01
MUTUO - MUTUATARIO - INTERESSI - IN GENERE Contratto di mutuo - Valutazione della natura usuraria - Oneri accessori all'erogazione - Ricomprensione tra i costi da conteggiare - Necessità - Prova della corresponsione - Rilevanza della quietanza - Esclusione - Fattispecie.
In caso di stipulazione di un contratto di mutuo, ai fini della determinazione del tasso di interesse applicato e della valutazione della sua natura usuraria, si tiene conto anche delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese - escluse solo quelle per imposte e tasse - che siano collegate alla erogazione del credito e della cui effettiva corresponsione, indipendentemente dalle dichiarazioni di quietanza, sia comunque data idonea prova. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che, ai fini della valutazione del superamento del cd. tasso soglia, aveva dato esclusiva rilevanza alla somma quietanzata nella sua integralità, senza considerare la incontestata decurtazione, applicata in sede di erogazione, in ragione di spese e oneri ulteriori).
Cass. civ. n. 21831/2025Sez. 3Rv. 675456-01
Riguarda ancheart. 644 Codice penaleart. 1282 Codice civileart. 1418 Codice civileart. 1815 Codice civileart. 2 legge 108/1996
Precedenti: 669298-01, 643727-01
CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RECESSO UNILATERALE Recesso dal contratto - Carattere costitutivo - Effetti - Obbligo di corresponsione di interessi sulla caparra da restituire - Debito di valuta - Conseguenze.
L'esercizio del diritto di recesso dal contratto ha carattere costitutivo dello scioglimento del vincolo negoziale e del conseguente diritto del recedente a trattenere la caparra versata o alla corresponsione del doppio di essa; ne consegue che l'obbligazione di corresponsione degli interessi sulla caparra da restituire, trattandosi di debito di valuta, decorre dal momento in cui il creditore chiede la restituzione costituendo in mora il debitore, non dalla data del suo versamento.
Cass. civ. n. 19110/2025Sez. 2Rv. 675753-01
Riguarda ancheart. 1219 Codice civileart. 1385 Codice civileart. 1386 Codice civile
Precedenti: 555849-01
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - SENTENZA - DI CONDANNA - SVALUTAZIONE MONETARIA Regime anteriore all'art. 16, comma 6, della l. n. 412 del 1991 - Trattenute sulla pensione a titolo di contributo di solidarietà ad opera della Cassa di previdenza dei dottori commercialisti - Illegittimità - Credito conseguente - Interessi legali - Decorrenza - Dalla data di maturazione del diritto - Fondamento.
Nel regime anteriore all'art. 16, comma 6, della l. n. 412 del 1991, ai crediti maturati per effetto della declaratoria di illegittimità delle trattenute sulla pensione operate a titolo di contributo di solidarietà dalla Cassa di previdenza dei dottori commercialisti si applicano gli interessi legali dalla data di maturazione del diritto, coincidente con i prelievi illegittimi, fino al momento dell'effettivo pagamento, atteso che i crediti previdenziali non seguono la disciplina delle obbligazioni pecuniarie ma sono prestazioni unitarie, di cui gli accessori costituiscono una componente essenziale.
Cass. civ. n. 16677/2025Sez. LRv. 675609-01
Riguarda ancheart. 1283 Codice civileart. 16 legge 412/1991art. 2033 Codice civile
Precedenti: 632881-01, 647568-01
ESECUZIONE FORZATA - MOBILIARE - PRESSO TERZI - DICHIARAZIONE DEL TERZO - MANCATA E OMESSA Pignoramento di somme di danaro dovute da un terzo al debitore - Obbligo del terzo di rendere la dichiarazione - Insussistenza - Conseguenza - Mancata dichiarazione - Comportamento antigiuridico produttivo dell'obbligo di risarcimento del danno - Esclusione - Fattispecie.
Nell'espropriazione forzata di crediti presso terzi, il terzo, chiamato a rendere la dichiarazione di cui all'art. 547 c.p.c., non diviene parte del giudizio, né assume un dovere, giuridicamente sanzionato, di rendere la menzionata dichiarazione, poiché, nel regime normativo anteriore alla l. n. 228 del 2012, l'unica conseguenza derivante dalla mancata comparizione o dal rifiuto della dichiarazione o dalle contestazioni insorte su quest'ultima è costituita dall'assoggettamento al successivo ed eventuale giudizio di accertamento del suo obbligo; ne consegue che la mancata presentazione del terzo all'udienza per rendere la dichiarazione oppure la sua omessa costituzione nel giudizio di accertamento non costituiscono - diversamente dal caso in cui sia resa una dichiarazione manifestamente reticente od elusiva, che allontani nel tempo la realizzazione del credito - comportamenti antigiuridici produttivi dell'obbligo di risarcire eventuali danni in favore del creditore pignorante, il quale, fino all'assegnazione, può tutelarsi facendo 228 <!-- pag. 229 --> valere la responsabilità contrattuale del proprio debitore in mora, dal quale può pretendere gli interessi e l'eventuale maggior danno, a norma dell'art. 1224 c.c. (Nella specie, la S.C., confermando la sentenza impugnata, ha escluso che la condotta del terzo - il Ministero delle Infrastrutture - integrasse gli estremi dell'illecito civile, atteso che questo, nel momento in cui aveva reso la dichiarazione, effettivamente non aveva posizioni debitorie nei confronti del debitore esecutato, non rilevando le vicende successive del credito pignorato in ragione del ritardo nell'instaurazione del giudizio di accertamento dell'obbligo del terzo, imputabile a scelte processuali dello stesso creditore).
Cass. civ. n. 13611/2025Sez. 3Rv. 674789-01
Riguarda ancheart. 2043 Codice civileart. 547 Codice di procedura civileart. 548 Codice di procedura civile
Precedenti: 494076-01, 643141-02
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - OBBLIGAZIONI - MORA DELLA P.A. - IN GENERE Restituzioni all’esportazione - Reg.
CE n. 3665 del 1987 - Richiesta stragiudiziale di pagamento - Costituzione in mora dell’Amministrazione - Idoneità - Conseguenze - Interessi moratori - Spettanza - Decorrenza. 13 <!-- pag. 14 --> SEZIONI UNITE In tema di "restituzioni" all'esportazione, come disciplinate dal Regolamento CE n. 3665 del 1987 (applicabile ratione temporis), la richiesta stragiudiziale di corresponsione del relativo sussidio economico, rivolta dal creditore esportatore nei confronti dell'Amministrazione finanziaria debitrice, costituisce atto idoneo a costituire in mora quest'ultima, anche agli effetti delle norme di contabilità di Stato, a decorrere dalla scadenza del termine ragionevole entro il quale l'Amministrazione medesima deve svolgere e completare il procedimento di verifica previsto dal Regolamento suddetto; pertanto, conclusasi positivamente tale verifica e spirato quel termine senza l'avvenuto pagamento del menzionato sussidio, spettano al creditore esportatore gli interessi moratori sull'importo dello stesso e con l'indicata decorrenza.
Cass. civ. n. 13249/2025Sez. URv. 674830-01
Riguarda ancheart. 1182 Codice civileart. 1219 Codice civile
Precedenti: 636676-01, 431456-01, 666644-01, 661437-01
AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - PRESTAZIONI PROFESSIONALI - IN GENERE Procedimento liquidazione degli onorari dell'avvocato - Interessi moratori - Obbligo - Sussistenza - Condizioni - Decorrenza. · OBBLIGAZIONI IN GENERE - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - INTERESSI - MORATORI In genere.
Nel caso di richiesta avente ad oggetto il pagamento di compensi per prestazioni professionali rese dall'esercente la professione forense, gli interessi di cui all'art. 1224 c.c. competono a far data dalla messa in mora (coincidente con la data della proposizione della domanda giudiziale ovvero con la richiesta stragiudiziale di adempimento) e non anche dalla successiva data in cui intervenga la liquidazione da parte del giudice, eventualmente all'esito del procedimento sommario di cui all'art. 14 d.lgs. n. 150 del 2011, non potendosi escludere la mora sol perché la liquidazione sia stata effettuata dal giudice in misura inferiore rispetto a quanto richiesto dal creditore.
Cass. civ. n. 12905/2025Sez. 2Rv. 675360-01
Riguarda ancheart. 1219 Codice civileart. 14 d.lgs. 150/2011art. 2233 Codice civile
Precedenti: 665548-01, 673463-01
Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db — Synthos Logic (CC BY 4.0).